Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9132 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMEX
avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 quinquies e 572 cod. pen., per aver maltrattato la compagna NOME, anche in presenza delle figlie minori (capo 1); per il reato di cui agli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 quater e 609 septies n. 4 cod. pen., per aver costretto la donna a subire un rapporto sessuale completo (capo 2); per il reato di cui all’art. 574 bis cod. pen., per aver condotto le figlie contro la volontà della madre NOMEXX in Algeria, ove venivano trattenute (capo 3).
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. per carenza dell’elemento della abitualità (capo 1).
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., non essendo stata usata alcuna violenza nei confronti della compagna (capo 2).
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per il reato di maltrattamenti, che il primo giudice ha assunto come piø grave,determinando la pena base in anni quattro di reclusione, sebbene, ratione temporis, la pena base pari al minimo edittale avrebbe dovuto essere pari a anni due di reclusione, trattandosi di fatti contestati fino al 28 luglio 2019, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 19 luglio 2019 (entrata in vigore in data 09/08/2019) che ha innalzato il minimo edittale. Il ricorrente lamenta altresì il diniego del beneficio della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi sono inammissibili in quanto rivalutativi e reiteratividelle medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, volte a sollecitare una valutazione in fatto diversa e piø favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.
Quanto al reato di cui all’art. 572 cod. pen. (capo 1), la Corte territoriale ha richiamato
Ord. n. sez. 1594/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
le dichiarazioni della persona offesa ed evidenziato la natura abituale delle condotte violente e maltrattanti poste in essere dall’imputato con una cadenza quantomeno mensile, come riscontrato anche dalle dichiarazioni della madre della stessa XXXXXXe dai messaggi vocali prodotti in atti, dal contenuto sostanzialmente confessorio. Invero, la Corte territoriale ha rilevato che emerge con certezza che il XXXXXXXX già a partire dal 2010, fosse solito porre in essere condotte maltrattanti, progressivamente sempre piø gravi, tali da generare una condizione di sopraffazione della vittima, non rilevando che le condotte violente si alternassero ‘a momenti di tranquillità’, continuando l’imputato, anche nel corso del dibattimento, ad esprimersi in termini denigratori nei confronti dell’ex compagna.
Quanto al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., la Corte territoriale ha rilevato che, a fronte del chiaro dissenso espresso dalla XXXXXX, il XXXXXXX, dopo averla gettata sul letto, faceva ricorso alla forza fisica, serrandole i polsi con le mani e allargandole con violenza le gambe, al fine di consumare il rapporto sessuale completo.
In ordine al terzo motivo, si osserva che la doglianza Ł manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in accoglimento del relativo motivo di appello, ha riformato la sentenza di primo grado mutando la struttura del reato continuato, in quanto non ha assunto come pena base quella relativa al reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza delle minori contestato nel capo 1), che Ł divenuto reato satellite e per il quale Ł stat applicato un aumento di pena congruo e adeguatamente motivato.
Il giudice a quo ha infatti richiamato il percorso di ravvedimento intrapreso dall’imputato e la acclarata conflittualità di coppia riscontrata, ed ha individuato la misura della pena base per il reato di violenza sessuale, pari ad anni cinque di reclusione, ha applicato la diminuzione prevista dall’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., nonchØ l’ulteriore riduzione ex art. 62-bis cod. pen., e quindi ha ridotto la pena ad anni due di reclusione, e ha determinato l’aumento di nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato di cui all’art. 572 cod. pen., e di tre mesi di reclusioneper la continuazione con ilreato di cui al capo 3), giungendo alla pena finale di anni 3 di reclusione.
Pertanto, non sussistono neppure i presupposti di legge per il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.