Reato di Lieve Entità: I Criteri della Cassazione per Escluderlo
La qualificazione di un fatto come reato di lieve entità in materia di stupefacenti è uno snodo cruciale nel processo penale, capace di modificare significativamente il quadro sanzionatorio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi ostacolano tale riconoscimento, andando oltre la mera valutazione quantitativa e qualitativa delle sostanze. Analizziamo la decisione per comprendere i principi guida utilizzati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso: Oltre la Semplice Quantità
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato in appello per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato lamentava principalmente il mancato riconoscimento dell’ipotesi del reato di lieve entità, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente le sue argomentazioni.
I fatti accertati, tuttavia, delineavano un quadro ben più complesso. L’imputato era stato trovato in possesso di 146 dosi medie singole di cocaina e 9 dosi di marijuana. Inoltre, era emerso che egli agiva come trasportatore per conto di terzi, senza nemmeno conoscere i mandanti, basandosi su un semplice messaggio telefonico. A completare il quadro vi erano un precedente specifico e il possesso di una considerevole somma di denaro di cui non era stata fornita giustificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto le censure dell’imputato manifestamente infondate e generiche. La decisione si fonda su un’analisi complessiva che valorizza non solo il dato quantitativo, ma anche le modalità della condotta e il contesto in cui si è realizzata.
Le Motivazioni: Perché Non si Tratta di un Reato di Lieve Entità
Le motivazioni della Corte offrono spunti fondamentali per comprendere i criteri di esclusione del reato di lieve entità. L’analisi dei giudici si è concentrata su tre aspetti principali.
Il Dato Ponderale e le Modalità dell’Azione
Sebbene la diversità delle sostanze detenute non sia di per sé un ostacolo al riconoscimento della lieve entità, la Corte ha dato grande peso alla significatività del dato ponderale, in particolare le 146 dosi di cocaina. Questo elemento, unito alle modalità del fatto, è stato decisivo. La disponibilità dell’imputato a trasportare la sostanza per conto di terzi sconosciuti, sulla base di un singolo messaggio, è stata interpretata come un chiaro indice di una capacità di diffusione non episodica né occasionale.
Il Contesto di una Rete Organizzativa
La condotta dell’imputato è stata collocata all’interno di una “più ampia rete organizzativa”. Secondo la Corte, agire come “corriere” su richiesta dimostra un inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti, incompatibile con la qualificazione di lieve entità. A rafforzare questa conclusione hanno contribuito il precedente specifico e il possesso di una somma di denaro ingiustificata, elementi che complessivamente indicano una professionalità nel delinquere.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Infine, la Corte ha censurato la genericità di uno dei motivi di ricorso. L’imputato si era limitato a lamentare un vizio di motivazione senza indicare in modo specifico quali parti della sentenza fossero errate o illogiche. Tale approccio viola l’art. 581, lett. c) del codice di procedura penale, che richiede una chiara enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione. La genericità del motivo ne ha determinato, di per sé, l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione del reato di lieve entità non è un mero calcolo matematico basato sulle quantità, ma un giudizio complessivo e circostanziato sulla condotta. Elementi come le modalità operative, l’inserimento in contesti criminali più ampi, i precedenti specifici e altri indici di pericolosità sociale assumono un ruolo centrale. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente contestare il dato quantitativo, ma è necessario fornire argomenti solidi che dimostrino l’occasionalità e la minima offensività del fatto in ogni suo aspetto. Per contro, l’accusa può far leva su tutti gli elementi contestuali per dimostrare una gravità incompatibile con il trattamento sanzionatorio più mite.
La detenzione di diversi tipi di stupefacenti impedisce di per sé la qualificazione del reato di lieve entità?
No, la sentenza chiarisce che la Corte d’Appello ha valutato gli elementi “prescindendo dal dato relativo alla diversità di sostanze detenute”, indicando che tale circostanza non è di per sé un ostacolo alla qualificazione del fatto come di lieve entità.
Quali elementi, oltre alla quantità, sono decisivi per escludere il reato di lieve entità?
Sono decisive le modalità del fatto (come la disponibilità a trasportare droga per conto di terzi sconosciuti), che indicano una capacità di diffusione non occasionale, l’inserimento in una più ampia rete organizzativa, un precedente specifico e il possesso di una considerevole e ingiustificata somma di denaro.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
Se un motivo di ricorso si limita a lamentare un vizio della motivazione senza indicare e analizzare specifici profili di censura, risulta generico. Tale genericità, violando il disposto dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., è una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato d 73, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve en secondo motivo, violazione dell’art. 597 comma 1 cod. proc. pen., non avendo il giud vagliato adeguatamente le doglianze devolute con l’atto di appello, e il terzo motivazione in ordine al giudizio di valenza delle circostanze eterogenee.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
La prima e la seconda censura sono manifestamente infondate. La Corte d’appello ha evidenziato, prescindendo dajidato relativo alla diversità di sostanze detenute – d ostativo alla qualificazione dei fatti e ai sensi del comma quinto – la significa ponderale, trattandosi di 146 medie singole di cocaina, oltre che 9 dosi singole di nonché le modalità del fatto in quanto il ricorrente era disponibile a trasportare l conto di terzi e su richiesta, senza neppure conoscerle gli ordinanti, sulla ba messaggio telefonico, esibendo così una capacità di diffondere in modo non episo occasionale la sostanza stupefacente collocata nel mercato, operando nell’ambito ampia rete organizzativa. Il giudice ha richiamato peraltro il precedente specifi possesso di una considerevole somma di denaro di. cui il ricorrente non ha forni giustificazione. Il giudice ha quindi preso in esame e valutato la question dall’imputato con l’atto d’appello con il quale si era evidenziata la non significa relativo alla diversità delle sostanze detenute. Dalle cadenze motivazionali del d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in ‘esa deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dal tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La terza doglianza è generica. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare il vizio de senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza in analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censur motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art. 581 lett. c) proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagam spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente