Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3461 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3461 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro, con cui NOME era stato ritenuto responsabile di plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, unificate dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni 4, mesi 5, giorni 15 di reclusione ed C 18.550 di multa. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di appello con cui si chiedeva l’assoluzione dal reato di cui al capo 1) (acquisto in concorso di 213,8 grammi di cocaina) e la riqualificazione di tutti i fatti nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p., lamentando l’illogicità e contraddittorie della motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per il reato di cui al capo 1). Sostiene la difesa che le prove a carico (intercettazioni, servizi di o.c.p.) sarebbero mere asserzioni e indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere provato il concorso dell’imputato nell’acquisto dello stupefacente sequestrato al coimputato COGNOME, basandosi su una ricostruzione presuntiva e carente.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. e la mancata riqualificazione dei reati di cui ai capi 3), 4), 6), 7), 8), 9), 1 12), 13), 14) e 15) nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La difesa contesta il ragionamento della Corte di appello, che avrebbe erroneamente collegato la gravità dei fatti alla responsabilità per il capo 1), e ribadisce la sussistenza di indici sintomatici della lieve entità, quali i quantitati minimi delle singole cessioni, l’assenza di una stabile organizzazione e la ristretta cerchia di acquirenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile risolvendosi entrambi i motivi, pur formalmente denunciando vizi di violazione di legge e di motivazione, in una critica alla valutazione del compendio probatorio volta a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, operazione preclusa in sede di legittimità.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che esula dai poteri della RAGIONE_SOCIALEzione la facoltà di una “rilettura” delle risultanze processuali, essendo il suo
sindacato limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di controllare l’adeguatezza o la persuasività delle argomentazioni del giudice di merito.
Tanto premesso, va osservato che con riferimento al primo motivo, la Corte di appello ha fornito una motivazione ampia, coerente e priva di vizi logici manifesti per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1). La sentenza impugnata ha analiticamente esaminato le risultanze delle intercettazioni telefoniche, i servizi di osservazione e pedinamento, e il contesto complessivo in cui si inseriva il viaggio a Milano del 29 luglio 2016. In particolare, ha valorizzato:
i contatti telefonici con il fornitore “NOME“, il cui linguaggio criptico (“prende un caffè”) è stato logicamente interpretato come allusivo alla compravendita di stupefacenti;
le modalità del viaggio, organizzato da NOME, che inizialmente prevedeva la sola trasferta di COGNOME e poi ha visto la partecipazione di entrambi;
la circospezione adottata durante il viaggio in treno, dove i due si ignoravano reciprocamente per non destare sospetti;
il sequestro del rilevante quantitativo di cocaina (213,8 grammi) a NOME al suo arrivo a Pesaro, che costituisce la prova del perfezionamento dell’acquisto illecito; la telefonata successiva all’arresto tra NOME e “NOME“, in cui il primo informa il secondo dell’accaduto.
A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita a contrapporre una propria, alternativa, interpretazione dei fatti, senza però individuare specifiche e decisive illogicità o contraddizioni nel percorso motivazionale della Corte territoriale. Le censure relative alla parzialità dei servizi di o.c.p. o alla mancata identificazione del fornitore “NOME” sono state implicitamente superate dalla valutazione complessiva e convergente degli indizi raccolti, che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione congrua, raggiungere il livello di prova richiesto. Inoltre, la critica all’interpretazione delle intercettazioni risulta generica e no autosufficiente, in quanto non riporta integralmente i passaggi che si assumono travisati, impedendo a questa Corte di valutarne la decisività.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e, in parte, generico. La richiesta di riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di lieve entità è stata respi dalla Corte di appello con una motivazione che si sottrae a censure di legittimità. I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo cui la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli indici previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze).
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato come la responsabilità per l’acquisto di un quantitativo di cocaina di oltre 200 grammi sia un elemento di per sé ostativo al riconoscimento della lieve entità, superando ampiamente le soglie ponderali indicative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità. Oltre al dato quantitativo, la Corte ha valorizzato, con ragionamento immune da vizi, le modalità organizzative dell’attività (approvvigionamento sistematico a centinaia di chilometri di distanza, l’utilizzazione di collaboratori) e la professionalit dimostrata dall’imputato, elementi tutti incompatibili con la ridotta offensività della condotta.
Le argomentazioni difensive, incentrate sulla minima entità delle singole cessioni o sul numero asseritamente limitato di clienti, si pongono in palese contrasto con la ricostruzione logica operata dai giudici di merito e si traducono, ancora una volta, in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto.
Si rileva, infine, che il ricorrente introduce per la prima volta in questa sede di legittimità questioni relative alla presunta violazione del ne bis in idem e alla mancata effettuazione di una consulenza tecnica sulla sostanza stupefacente. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,però, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ipot che non ricorre nel caso di specie, attesa anche l’assoluta genericità delle deduzioni difensive.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025