Reato di Lieve Entità: Perché Quantità e Qualità della Droga Fanno la Differenza
L’applicazione del reato di lieve entità nel contesto dello spaccio di stupefacenti è una questione complessa, che richiede una valutazione attenta di molteplici fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza come il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, unito al contesto personale dell’imputato, possa essere decisivo per escludere questa fattispecie attenuata. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi che guidano i giudici in queste valutazioni.
Il Caso: Ricorso Contro una Condanna per Spaccio
Il caso nasce dal ricorso di un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione riguardava proprio il mancato riconoscimento dell’ipotesi del reato di lieve entità, previsto dalla legge sugli stupefacenti. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata in una cornice di minore gravità, con conseguente riduzione della pena.
Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
L’Analisi della Corte: I Criteri per il Reato di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione effettuata dai giudici di merito. La decisione di non applicare l’attenuante si basava su elementi oggettivi e inequivocabili emersi durante il processo. Questi elementi, considerati nel loro insieme, delineavano un quadro ben diverso da quello di un’attività di spaccio marginale.
I Fattori Oggettivi Considerati
I giudici hanno posto l’accento su tre aspetti cruciali:
1. Il dato ponderale: L’imputato è stato trovato in possesso di 20,98 grammi di cocaina. Una quantità ritenuta dalla Corte tutt’altro che trascurabile.
2. La qualità della sostanza: Le analisi hanno rivelato un principio attivo del 70,3%, indicativo di una sostanza di ottima qualità e, quindi, di maggior valore e pericolosità.
3. Il numero di dosi: Sulla base di questi dati, è stato calcolato che dalla sostanza si sarebbero potute ricavare ben 140 dosi medie singole, un numero che suggerisce una destinazione non certo limitata a un consumo sporadico o a una cerchia ristretta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che un quantitativo così consistente e di alta qualità attesta una “certa potenzialità diffusiva” e un valore economico significativo. Questi fattori sono stati interpretati come indicatori dell’esistenza di collegamenti tra l’imputato e fornitori inseriti in circuiti di spaccio organizzati. In altre parole, non si trattava di un piccolo spacciatore isolato, ma di un anello di una catena più complessa.
A rafforzare questa conclusione, i giudici hanno considerato anche le condizioni personali del ricorrente: privo di fonti lecite di guadagno, senza una fissa dimora e solito frequentare connazionali con precedenti penali. L’insieme di questi elementi ha portato la Corte a desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, che giustificava pienamente l’esclusione del reato di lieve entità. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici, avendo esaminato in modo approfondito tutte le argomentazioni difensive.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Complessiva
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può basarsi su un singolo elemento, ma deve scaturire da un’analisi complessiva di tutti gli indici previsti dalla legge. La quantità e la qualità della droga restano parametri centrali, ma è il loro inserimento in un contesto più ampio – che include la professionalità della condotta e le condizioni di vita dell’imputato – a determinare l’esito del giudizio. Per la giurisprudenza, quando gli indizi convergono nel dimostrare un’attività di spaccio strutturata e con un’alta potenzialità offensiva, non c’è spazio per il riconoscimento del reato di lieve entità.
Quando può essere escluso il reato di lieve entità in caso di spaccio di droga?
Secondo la Corte, il reato di lieve entità può essere escluso quando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza è significativo. Nel caso specifico, 20,98 grammi di cocaina con un principio attivo del 70,3%, da cui si potevano ricavare 140 dosi, sono stati ritenuti elementi sufficienti a negare la lieve entità.
Quali altri elementi, oltre alla quantità di droga, vengono considerati per valutare la lieve entità?
La Corte ha considerato anche le condizioni personali dell’imputato, come l’assenza di fonti lecite di guadagno, la mancanza di una fissa dimora e la frequentazione di persone con precedenti penali. Questi elementi, insieme, hanno indicato una certa potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio, incompatibile con la lieve entità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di riconoscimento della lieve entità è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha stabilito che la sentenza d’appello aveva già effettuato una ricostruzione precisa dei fatti e un corretto inquadramento giuridico, valutando in modo completo e approfondito tutte le prove e le argomentazioni difensive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4406 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/05/1991
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 7 comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocai pari a grammi 20,98, con un principio attivo pari al 70,3 °A), da cui erano ricavabili 140 do medie singole. Il giudiceb quo ha evidenziato che tale consistente quantitativo di stupefacente, di ottima qualità, attesta una certa potenzialità diffusiva con relativo valore economico indicati dell’esistenza di collegamenti dell’imputato con fornitori inseriti nei circuiti dello spac sostanza stupefacente, evidenziando peraltro le condizioni del ricorrente, privo di fonti lecite guadagno, senza una fissa dimora, solito frequentare connazionali gravati da precedenti penali. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, del risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024.