Reato di Lieve Entità: Quando la Quantità di Droga Diventa Decisiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di stupefacenti: la detenzione di una quantità ingente di droga può essere di per sé sufficiente a escludere la qualificazione di reato di lieve entità. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui criteri di valutazione della gravità del fatto e sui limiti del sindacato della Suprema Corte sulle decisioni dei giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish e marijuana tale da poterne ricavare ben 32.882 dosi destinate alla cessione a terzi. La condanna, inizialmente pronunciata in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge in relazione all’ipotesi lieve: Secondo la difesa, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la possibilità di applicare la fattispecie attenuata del reato di lieve entità (prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73), senza una motivazione adeguata.
2. Vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: L’imputato lamentava che la Corte d’Appello non avesse sufficientemente motivato il rifiuto di concedere le attenuanti generiche, nonostante l’assenza di precedenti penali e l’ammissione dei fatti.
L’Analisi della Corte e la Questione del Reato di Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Sul primo punto, considerato manifestamente infondato, la Suprema Corte ha chiarito un aspetto cruciale. Sebbene la valutazione della lieve entità del fatto debba considerare una pluralità di indici (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità dell’azione, ecc.), il dato quantitativo può assumere un ruolo predominante.
Nel caso di specie, la detenzione di una quantità di stupefacente sufficiente a confezionare quasi 33.000 dosi è stata ritenuta un elemento di tale gravità oggettiva da poter, da solo, giustificare l’esclusione della fattispecie lieve. Questo è tanto più vero, specificano i giudici, quando non emergono elementi di segno contrario (come ad esempio modalità di spaccio particolarmente rudimentali o una situazione di marginalità sociale dell’imputato) che possano bilanciare la gravità del dato ponderale.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulle Attenuanti
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella sfera di potere discrezionale del giudice di merito. Questa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di ‘manifesta irragionevolezza’ della motivazione. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di appello fosse stata correttamente motivata e che elementi come l’incensuratezza o l’ammissione di colpa non fossero automaticamente sufficienti a imporre la concessione delle attenuanti, specialmente a fronte della gravità complessiva del reato contestato.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il ricorso relativo alla qualificazione del fatto come reato di lieve entità è stato giudicato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non si era limitata a considerare il solo dato quantitativo, ma aveva correttamente interpretato tale dato come un indicatore di oggettiva gravità, non controbilanciato da altri elementi. In secondo luogo, il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile perché attinente a una valutazione di merito, rimessa alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in Cassazione se non per vizi logici macroscopici, qui non riscontrati.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione consolida l’orientamento secondo cui, in tema di stupefacenti, il possesso di un quantitativo eccezionalmente elevato di sostanza rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per il riconoscimento del reato di lieve entità. La decisione sottolinea come la gravità oggettiva del fatto, desumibile dalla quantità, possa assorbire e superare altri potenziali indicatori di minore allarme sociale. Per la difesa, ciò significa che per ottenere il riconoscimento della fattispecie attenuata in presenza di grandi quantità, è necessario fornire prove concrete e convincenti di elementi che depongano in senso contrario, al di là della semplice incensuratezza o ammissione dei fatti.
Una grande quantità di droga esclude automaticamente la configurabilità del reato di lieve entità?
No, non automaticamente, ma secondo la Corte un dato quantitativo di particolare rilevanza può essere di per sé sufficiente a escludere la lieve entità del fatto, specialmente se non è bilanciato da elementi concludenti di segno contrario.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sul negare le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo in casi limitati, ossia quando la motivazione del giudice di merito è manifestamente irragionevole o illogica. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è, di norma, una questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi hashish e marijuana sufficienti a ricavarne 32.882 dosi al consumo.
Egli lamenta: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’esclusione dell’ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; 2) vizi di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per un verso, la sentenza non si è limitata a valorizzare il solo dato quantitativo; per l’altro, tale aspett qualora di per sé rilevante in una scala oggettiva di gravità, può essere sufficiente ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario, come appunto è accaduto nel caso in esame.
2.2. Il secondo non è consentito. Il trattamento sanzioNOMErio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico, non essendo decisivi in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza ed ammissione d’addebito in flagranza di reato).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.