Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all’apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata osservata dagli inquirenti una cessione di droga e conseguente sequestro di ulteriori 14 dosi di stupefacente tipo eroina.
Il dato quantitativo e la condotta di cessione sono state correttamente valorizzate dai giudici del merito sia per escludere la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell’uso personale sia l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. poiché si trattava di circostanze 09 idonee a denotare l’inserimento dell’imputato in un circuito delinquenziale almeno di livello medio e la possibilità di conseguire dall’illecito un profitto tutt’altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada delle dosi di eroina. I precedenti in materia di stupefacenti sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl’ RAGIONE_SOCIALE relatrice COGNOME
La Pr sidente