Reato di Lieve Entità: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di stupefacenti e impugnazioni, chiarendo i limiti del ricorso quando si contesta una condanna per un reato di lieve entità. La decisione sottolinea come le contestazioni basate su mere valutazioni dei fatti non possano trovare accoglimento in sede di legittimità, confermando la condanna emessa in appello. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici supremi.
I Fatti del Caso: Condanna per Detenzione di Stupefacenti
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Questa norma disciplina la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti in una forma attenuata, ossia il cosiddetto “fatto di lieve entità”.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, cercando di rimettere in discussione gli elementi che avevano portato i giudici di merito a ritenerlo colpevole.
I Motivi del Ricorso: Una Questione di Fatto
Il ricorrente ha basato la sua difesa su argomenti puramente fattuali. In particolare, ha contestato la valutazione circa la destinazione della sostanza stupefacente, sostenendo che gli elementi raccolti non provassero in modo inequivocabile l’intenzione di cederla a terzi piuttosto che un uso esclusivamente personale. Le sue critiche si sono concentrate sui seguenti punti:
* Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza sequestrata.
* Il fatto che la sostanza fosse già frazionata in dosi “da strada”.
Secondo la difesa, questi elementi non erano sufficienti per fondare una condanna per spaccio, seppur lieve.
La Decisione della Cassazione sul reato di lieve entità
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno spiegato che le argomentazioni presentate non erano ammissibili in quella sede, poiché si traducevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Inammissibilità per Doglianze Fattuali
Il punto centrale della decisione è che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare come sono andati i fatti. Le critiche del ricorrente, definite “mere doglianze in punto di fatto”, non rientrano tra i motivi consentiti dalla legge per un ricorso in Cassazione.
Irrilevanza della Perizia sul Principio Attivo
Un altro aspetto interessante chiarito dalla Corte riguarda la prova della natura stupefacente della sostanza. La difesa aveva implicitamente sollevato dubbi sulla mancata esecuzione di una perizia chimica per determinare la percentuale di principio attivo. I giudici hanno ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini della decisione, specialmente in un contesto di reato di lieve entità. La Corte ha precisato che la presenza di un narco test, che aveva già confermato la natura della sostanza, era un elemento sufficiente per supportare la qualificazione giuridica del fatto.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: nel valutare la destinazione allo spaccio, anche in forma lieve, elementi come la quantità, la qualità e soprattutto il frazionamento in dosi pronte per la vendita sono indicatori significativi. Questi fattori, unitamente ad altre circostanze, permettono al giudice di merito di concludere logicamente che la sostanza non era destinata al solo uso personale. Tentare di contestare questa valutazione fattuale in Cassazione è un’operazione non consentita, poiché si chiede alla Corte di sostituire il proprio giudizio a quello, motivato, dei giudici di appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che per contestare una condanna per spaccio di lieve entità in Cassazione è necessario sollevare vizi di legge o di motivazione (ad esempio, una motivazione illogica o contraddittoria), non semplicemente offrire una lettura alternativa dei fatti. In secondo luogo, conferma che, per i reati di modesta entità, le procedure di accertamento come il narco test possono essere considerate sufficienti a provare la natura della sostanza, senza che sia sempre indispensabile una complessa perizia tossicologica.
Quando un ricorso in Cassazione per spaccio di lieve entità può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si basa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come le “mere doglianze in punto di fatto”, ossia quando si chiede alla Corte di rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti già decisi dai giudici di merito.
Per una condanna per reato di lieve entità, è sempre necessaria una perizia per determinare il principio attivo della droga?
No, secondo questa ordinanza non è sempre necessaria. La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata esecuzione di una perizia specifica sul principio attivo quando la natura della sostanza è già stata accertata tramite altri mezzi, come un narco test, e il reato è qualificato come fatto lieve.
Cosa indica la divisione in dosi di una sostanza stupefacente secondo la Corte?
La divisione della sostanza in dosi “da strada” è un elemento fattuale che, insieme al dato quantitativo e qualitativo, viene valorizzato per dimostrare che la destinazione della droga era la cessione a terzi (spaccio) e non l’uso esclusivamente personale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 06/11/1968
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; GLYPH ‘,’ , GLYPH , Q esaminati i motivi del ricorso di V. COGNOME; GLYPH I dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi – piuttosto che all’uso esclusivamente personale – valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto, frazionato in dosi da strada, essendo irrilevante, in presenza della qualificazione giuridica come fatto lieve, la circostanza che non sia stata effettuata perizia per accertare il principio attivo, avvalorato dal narco test;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera relatrice
La Presidente