Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5988 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5988 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in data 19 settembre 2023 dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, per avere detenuto e ceduto nello stesso contesto sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina (gr. 6,11 di cocaina suddivisa in 16 involucri, e g. 1,37 di eroina suddivisa in due involucri).
Tramite il proprio difensore di fiducia, COGNOME ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., per l’erroneo riferiment operato in sentenza alla somma di euro 510,00 rinvenuta in suo possesso non ricollegabile alla condotta di reato per cui si procede
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della riduzione della pena prevista dalle circostanze attenuanti generiche che sebbene riconosciute dal Tribunale non erano state per errore considerate ai fini della pena, pur avendo il Tribunale dato atto di avere ritenuto applicabile il minimo edottale della pena prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stup.
2.3. Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione con riferimento all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla pena pecuniaria di euro 750 di multa inferiore alla misura massima consentita pari ad un terzo.
Secondo il computo della pena, come rimodulato dalla Corte di appello, alla pena pecuniaria di euro 750 il giudice di primo grado sarebbe pervenuto partendo da una pena base di euro 900, con conseguente applicazione di una riduzione di pena pari ad un sesto di quella base, senza congrua motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre deve essere accolto il secondo motivo relativo all’omessa applicazione della riduzione di pena prevista per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Con riguardo al primo motivo attinente all’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., si deve rammentare che il riconoscimento dell’attenuante in parola, per i reati che non offendono il patrimonio e sono motivati dal lucro, presuppone che il lucro conseguito o perseguito, come anche il danno o il pericolo arrecato dal reato, siano di speciale tenuità.
Ciò premesso, dalla motivazione della impugnata sentenza si evince che l’attenuante invocata dal ricorrente è stata esclusa per il ravvisato carattere professionale dell’attività di spaccio svolta, desunto non solo dal rinvenimento della somma di euro 510 priva di giustificazione, ma soprattutto dalla verificata reiterazione della condotta di spaccio relativa alla cessione di due dosi a due diversi acquirenti e dalla detenzione nello stesso contesto spazio-temporale di ulteriori sedici involucri di cocaina e di due involucri di eroina destinati allo spaccio.
Sulla base di quanto emerge dagli atti richiamati nella impugnata sentenza si ritiene che la richiesta di riconoscimento della suddetta circostanza attenuante risulti palesemente infondata, perché articolata unicamente sul dato del minimo corrispettivo incassato dalla singola cessione e dalla mancanza di collegamento della somma rinvenuta indosso all’imputato con le specifiche condotte di reato per cui si procede, senza confrontarsi con le altre risultanze che rendono obiettiva la gravità della condotta anche se valutata con riguardo al solo pericolo delle conseguenze del reato sotto il profilo della salvaguardia del bene della salute, per i gravi rischi derivanti dalle plurime cessioni, consumate e programmate dall’imputato.
Secondo, quanto affermato dalle Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 ,in punto di astratta compatibilità tra l’ipotesi prevista dal comma quinto dell’art. 73 d.p.R. 309/90 e l’attenuante speciale di cui all’art. 62, n. 4, cod pen., il riconoscimento di tale attenuante presuppone in concreto un vaglio sia della gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, da riferire alla nozione di evento in senso giuridico, e sia dell’entità del lucro no solo effettivamente conseguito ma anche di quello perseguito dall’agente.
La disposizione di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. fa riferimento, infatti, no solo al profitto effettivamente già conseguito dal reato ma anche a quello avuto di mira dall’agente.
Di conseguenza in tema di delitti in materia di stupefacenti ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. occorre tenere conto non solo del profitt derivante dalla singola cessione accertata e consumata, ma anche dalle altre cessioni programmate in rapporto alla sostanza stupefacente detenuta ed alle modalità professionali dell’attività di spaccio.
3. Il secondo motivo è, invece, fondato.
In effetti la Corte territoriale ha operato una lettura errata della motivazione della sentenza di primo grado affermando che il riferimento al minimo della pena edittale, contenuto nella sentenza di primo grado, dovesse intendersi non alla pena base, che non sarebbe stata specificata, ma a quella derivante dalla conseguente riduzione dovuta all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Una tale lettura però confligge apertamente con il chiaro ed univoco riferimento operato nella motivazione della sentenza di primo grado al minimo della pena edittale, che per definizione è solo quello della pena in astratto indicata dalla norma penale.
Il calcolo è stato rimodulato dalla Corte di appello attraverso il riferimento ad una pena base di mesi nove di reclusione ed euro 750 di multa, diversa rispetto
al minimo edittale previsto ratione temporis dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, pari a mesi sei ed euro 1.032 di multa in applicazione della normativa vigente al tempo di commissione del reato (18 settembre 2023).
In tal modo, in violazione del divieto di reformatio in pejus con riferimento alla reclusione è stata applicata una pena base superiore a quella che era stata determinata dal giudice di primo grado e non si è preso atto dell’omessa riduzione prevista per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del minimo della pena edittale cui aveva fatto riferimento il Tribunale nella motivazione ai fini della determinazione della pena.
In conclusione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuova determinazione della pena che tenga conto della pena base stabilita nella sentenza di primo grado in riferimento al minimo edittale di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa e perché provveda su tale pena ad applicare la riduzione prevista per le circostanze attenuanti generiche nella misura ritenuta congrua, oltre ovviamente alla riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato.
Il terzo motivo relativo alla determinazione della misura della riduzione da applicare alla pena pecuniaria resta ovviamente assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo, dovendo la Corte di appello in sede di giudizio di rinvio procedere alla nuova determinazione anche della pena pecuniaria, partendo dal minimo edittale, per poi operare la riduzione che riterrà più adeguata in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 22 gennaio 2026