Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KERIMU ARUNA (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1990
avverso la sentenza del 21/10/2024 del GIUDICE COGNOME di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Perugia ha dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 14 comma 5-ter ultima ipotesi d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – per essersi trattenuto in Italia, senza giustificato mot violazione del provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto di Perugia in data 17/05/2021 e notificatogli in pari data, nonché dell’ordine del Questore di Perugia emesso e notificatogli pari data, mediante il quale gli veniva intimato di lasciare il territorio italiano entro sett dalla notifica, non essendo stato possibile procedere al suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica – e per l’effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuant generiche, lo ha condannato alla pena di euro settemila di multa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso, tramite l’avv. NOME COGNOME deducendo tre motivi, tutti incentrati sulla sussistenza di una violazione di legge e di vizi d motivazione, rispettivamente in relazione all’applicazione dell’art. 14 comma 5-ter T.U. imm. e alla mancata assoluzione dell’imputato, nonché, infine, al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzi storica e oggettiva della vicenda. La sentenza impugnata ricostruisce dettagliatamente gli elementi grazie ai quali si è ritenuta raggiunta la prova circa la permanenza del soggetto territorio nazionale, all’indomani della scadenza del termine assegnatogli per abbandonarlo; alcuna giustificazione, al momento, è stata fornita dal soggetto. Si sono anche scandagliate tutte le argomentazioni addotte a discolpa (segnatamente, la dedotta impossibilità di reperire denaro sufficiente, per acquistare il biglietto aereo); tali deduzioni a discarico sono state superate Giudice di pace, con motivazione né illogica, né contraddittoria. Gli appunti difensivi, al contra sono finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali.
Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio, essi rientrano nel poter discrezionale del giudice di merito e – laddove tale potere risulti esercitato congruamente logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’oner motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazi in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato. Nel caso di specie, peraltro, la pena inflitta è prossima al minimo edittale
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025.