Reato di Imbrattamento e Prova Indiziaria: Analisi della Sentenza 41849/2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, affronta un caso di reato di imbrattamento, fornendo importanti chiarimenti sulla valutazione della prova indiziaria nel processo penale. La decisione sottolinea come una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, se logicamente collegati, possa essere sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, anche in assenza di prove dirette come una confessione o una testimonianza oculare del fatto.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Vicenza nei confronti di un individuo accusato del reato di cui all’art. 639, secondo comma, del codice penale. All’imputato era stato contestato di aver imbrattato un muro di cemento a protezione di una strada statale con una scritta.
L’assoluzione si basava su una presunta insufficienza di prove. Tuttavia, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Secondo l’accusa, il Tribunale aveva sminuito o ignorato elementi probatori cruciali a carico dell’imputato.
Gli indizi raccolti
La pubblica accusa ha evidenziato una serie di elementi fattuali emersi durante il processo:
* L’imputato era stato fermato dai carabinieri durante un controllo notturno in un luogo isolato, molto vicino al muro dove era stata appena realizzata la scritta.
* Al momento del controllo, l’uomo stava maneggiando una pistola a spruzzo.
* Era in possesso di tre bottiglie di vernice rossa, di cui una semivuota, della stessa tonalità di quella utilizzata per la scritta sul muro.
* Disponeva inoltre di tutta l’attrezzatura necessaria per il funzionamento della pistola, come un compressore e un tubo di collegamento.
La decisione sul reato di imbrattamento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha giudicato la motivazione della sentenza di primo grado come manifestamente illogica e ha annullato la decisione, disponendo un nuovo processo presso il Tribunale di Vicenza, in diversa composizione.
La Corte ha stabilito che il giudice di merito non aveva correttamente valorizzato l’insieme dei dati indizianti, che, considerati nel loro complesso, superavano ogni ragionevole dubbio. Il Tribunale aveva travisato il fatto, non considerando il significato della bottiglia di vernice semivuota come prova dell’avvenuto utilizzo e non deducendo, come sarebbe stato logico, la piena funzionalità degli strumenti dal possesso di tutti i componenti necessari (compressore, tubo, pistola).
Le motivazioni della Cassazione sul reato di imbrattamento
La Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata per non aver operato una valutazione complessiva e logica degli indizi. Il giudice di merito, secondo la Corte, ha commesso un errore nel non considerare la concatenazione degli elementi: la coincidenza spazio-temporale (luogo isolato, orario notturno, vicinanza al muro imbrattato di fresco), il possesso di strumenti specifici e funzionanti, e la corrispondenza del colore della vernice. L’insieme di questi elementi costituiva un quadro probatorio solido, che il Tribunale aveva smontato in modo illogico, trascurando la loro portata accusatoria complessiva. La bottiglia semivuota, in particolare, rappresentava un forte indizio dell’avvenuto utilizzo della vernice poco prima del controllo. La Corte ha quindi ritenuto necessario un nuovo esame del merito che potesse superare le contraddizioni e le fallacie argomentative della prima sentenza.
Conclusioni: l’importanza della valutazione logica degli indizi
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la prova di un reato può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari, a condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti. Il compito del giudice non è quello di analizzare ogni indizio in modo isolato, ma di valutarli nel loro insieme, attraverso un rigoroso percorso logico-deduttivo. L’annullamento della sentenza di assoluzione dimostra che una motivazione carente o illogica, che non dà conto del valore probatorio complessivo degli indizi, costituisce un vizio che non può essere tollerato. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di un’analisi probatoria completa e coerente per giungere a una giusta decisione.
Quando gli indizi sono sufficienti per una condanna per il reato di imbrattamento?
Secondo la sentenza, un insieme di indizi è sufficiente quando, valutato complessivamente, fornisce un quadro logico e coerente. Nel caso specifico, essere trovati di notte vicino a un muro appena imbrattato, con l’attrezzatura funzionante e la vernice dello stesso colore (di cui una parte già utilizzata), costituisce un quadro indiziario solido.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione?
La Corte ha annullato la sentenza perché ha ravvisato un vizio di “manifesta illogicità” nella motivazione del Tribunale. Il giudice di primo grado aveva sminuito il valore dei singoli indizi e non li aveva valutati nel loro insieme, ignorando la loro forza probatoria combinata e travisando alcuni fatti, come il possesso di una bottiglia di vernice semivuota.
Cosa succede dopo l’annullamento con rinvio?
L’annullamento con rinvio comporta che il processo dovrà essere celebrato nuovamente davanti al Tribunale di Vicenza, ma con un collegio di giudici diverso. Questo nuovo collegio dovrà riesaminare tutti gli atti e le prove disponibili, attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza di annullamento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41849 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SANDRIGO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; vista la memoria depositata in data 11.12.2025 dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO; letta la memoria depositata dal secondo difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 639, secondo comma, cod.pen. per non avere commesso il fatto. All’imputato era contestato di aver imbrattato con una scritta un bene immobile, costituito da un muro in cemento posto a protezione di una strada statale.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale sminuito le prove a carico dell’imputato senza tenere cont di alcuni elementi dimostrativi della sua colpevolezza, in parte del tutto trascurati ed, parte, non adeguatamente valorizzati nella loro portata accusatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della memoria depositata, solo in data di ieri (11.12.2025), da uno dei difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO.
2. Il ricorso è fondato.
Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla parte pubblica ricorrente, sulla base di eleme processuali indicati in ricorso con riferimento specifico, emerge che l’imputato era stat controllato dai carabinieri in orario notturno ed in luogo isolato situato a poca distanza quello ove era stata apposta la scritta sul muro, che risultava freschissima; nel frangent del controllo, egli era intento ad armeggiare con una pistola a spruzzo ed era in possesso di tre bottiglie – delle quali una semivuota – di vernice di colore rosso, della stessa ton di quella utilizzata per commettere il reato e di cose atte al funzionamento della pistola spruzzo, quali un compressore ed un tubo di collegamento.
Il Tribunale non ha valorizzato l’insieme di tali dati indizianti, non solo sotto il spazio-temporale rispetto all’imbrattamento del muro avvenuto poco prima, ma travisando il fatto – emerso da un passaggio della deposizione di un teste di polizi giudiziaria trasfuso in ricorso nella parte di interesse – che l’imputato era stato trovat possesso di una bottiglia semivuota di vernice rossa, a dimostrazione di averne utilizzato una parte con gli strumenti in suo possesso e con i quali stava ancora armeggiando all’atto del controllo; i quali strumenti, dunque, dovevano essere funzionanti, come ragionevolmente avrebbe dovuto dedursi dalla esistenza del compressore e del tubo di collegamento con la pistola a spruzzo.
Alla luce di questi elementi – che superano ogni altro rilievo difensivo, anche co riferimento a quanto dedotto con la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO – la motivazione offerta risulta manifestamente illogica e la sentenza deve essere annullata al fine di consentire una nuova valutazione di merito delle emergenze processuali, idonea a superare le segnalate contraddizioni logiche e le fallacie argomentative attraverso un esame completo delle risultanze disponibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.
Così deciso, il 12/12/2025.