Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PISTOIA il 30/07/1961
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialm riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di P del 15 aprile 2021, con cui COGNOME NOME era stata dichiarata responsab reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.
L’imputata ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appe lamentando violazione di legge in ordine all’affermazione dì penale responsabil alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha fatto c uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, il fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che i all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre even lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un e danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussiste e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223499; S 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/20 COGNOME, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza del dolo, pertanto, va comp in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quind circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in qu momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezz di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando so un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294; Sez. 4, n. 551 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, de 2003, COGNOME, Rv. 223500).Nella sentenza impugnata si è dato conto delle parzi ammissioni dell’imputata e delle dichiarazioni della persona offesa edel teste COGNOME e del teste COGNOME dalle quali emerge che, dopo l’incidente, l’imputata immediatamente allontanata dal luogo del fatto, senza verificare le condizioni persone coinvolte né tantomeno prestare loro assistenza, nonostante durante l’es a cui è stata sottoposta abbia ammesso di aver visto il COGNOME “frastornato”. A dei danni riportati dal veicolo a seguito del violento impatto frontale non è pl che l’imputata non si sia rappresentata la possibilità che si fossero verifica personali a danno dei soggetti coinvolti.
A fronte della completa trama motivazionale della sentenza impugnata, l’imputata offre una diversa ( e per sé più favorevole) ricostruzione fattuale vicenda, inammissibile nella presente sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità del causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudi tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità d fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. p delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutaz previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 5 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’ent del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno, di pena, potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/20 Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di c all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di mer conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei li della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relat motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettua infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensivi condotta, la modalità della stessa e il grado di pericolo derivante dall’om assistenza alla persona ferita. Si tratta di circostanze indiscutibilmente signifi rientranti tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen. Pera la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adegua anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. app dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguen condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistend ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.