Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 17 ottobre 2022, con cui COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla affermazione di responsabilità, la Corte territoriale, richiamando i fatti accertati ( investimento di due ragazze sulle strisce pedonali, rovinate a terra) ha correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 247369).
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sull tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha richiamato la circostanza che il ricorrente si fosse messo alla guida di una vettura di grossa cilindrata privo di patente, all’interno di un centro abitato, con passaggio di persone e in condizioni di tempo non ottimali, con evidente pericolosità della condotta.
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Relativamente, infine, al diniego delle attenuanti generiche, la proposta doglianza è generica e aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Consi liere estensore
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