Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a EMPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva assolto per il reato di guida in stato di ebbrezza, ritenendolo invece responsabile del reato fuga, dopo aver causato un incidente con coinvolgimento di persone in orario notturno e avendo dichiarato improcedibile per mancanza di querela il reato di lesioni colpose ai danni di due giovani, deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, al travisamento della testimonianza del teste COGNOME; b. violazione di legge rispetto all’art.131 bis per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Entrambi i motivi non sono deducibili in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correla congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Erroneamente deduce il travisamento della prova nel mero convincimento, desumibile dalla affermazione del teste COGNOME (” eravamo sicuri che nessuno avesse riportato lesioni”). La Corte di Appello di Firenze, facendo corretta applicazione dei principi di diritto relativi alla fattispecie di reato in esame, ha fatto proprie le conclusioni del giudice di primo grado e, alla pagina 4 della sentenza impugnata, in risposta alla censura dell’appellante, ha rilevato che i passeggeri che si trovavano all’interno dell’autovettura, COGNOME e COGNOME, sentiti a s.i.t. acquisite con il consenso delle parti, di aver avuto contezza che a bordo dell’auto urtata ci fossero delle persone. Inoltre, il COGNOME aveva affermato che l’imputato, subito dopo l’urto frontale, innestò la retromarcia e si diede alla fuga.
4.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223500.
5.Quanto all’omesso soccorso, poi, va ricordato che il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà
indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona (Sez. 4 n. 21049 del 06/04/2018, Rv. 273255 – 01).
Quanto al secondo motivo, i giudici del gravame del merito hanno motivatamente ritenuto che non sussistano i presupposti per l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., dovendosi tenere in debita considerazione le modalità della condotta, realizzata mediante una guida fortemente pericolosa, invadendo la corsia opposta, e il fatto che l’imputato era gravato da un precedente specifico.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particola tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenui dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevant (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01)
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’ 11/11/2025