Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 13/03/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Corrado nato a Treviso il 12/07/1968 avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d’appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di ‘fuga’ di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada (fatto del 5.11.2017).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, emergendo dagli atti la pacifica responsabilità del veicolo antagonista nella causazione dell’incidente, per cui non sussiste l’elemento oggettivo del reato contestato, nØ quello soggettivo.
II) Erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., visto che l’imputato non Ł gravato da alcun precedente specifico ma solo da condanne per reati non della stessa indole, sicchØ non sussiste l’elemento della non occasionalità del comportamento.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
R.G.N. 1974/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto integrata la condotta di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, nel rispetto dei principi giuridici che informano la figura criminosa in questione.
In punto di fatto, Ł stato accertato l’incidente stradale che ha visto coinvolte l’autovettura condotta dall’imputato e quella condotta da COGNOME NOME, nonchØ il repentino allontanamento, subito dopo l’incidente, del prevenuto, a ciò spinto anche dal fatto che la sua patente di guida era scaduta da alcuni giorni.
In punto di diritto, i giudici hanno fatto corretta applicazione della norma incriminatrice in questione, atteso che il reato di ‘fuga’ si perfeziona istantaneamente, nel momento in cui il conducente del veicolo viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il mero allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad., ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all’agente, sanzionandone l’inosservanza, l’obbligo di fermarsi in presenza di un incidente – di cui abbia percezione – riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicchØ, ai fini della sussistenza del reato, non Ł necessario riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (cfr. Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294 – 01; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 247369 – 01; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354 – 01; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223499 – 01). La giurisprudenza ha chiarito che la previsione di cui al comma 6 dell’art. 189 cod. strada deve essere interpretata non formalisticamente ma teleologicamente, con riguardo allo scopo che il legislatore si prefigge, che Ł quello di far sì che il destinatario del precetto, in primo luogo, si fermi per rendersi conto dell’accaduto, inoltre (eventualmente) per mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti e, comunque, per poter essere identificato nella prospettiva di eventuali azioni risarcitorie e/o di compiuta ricostruzione dell’accaduto.
Inoltre, tale contravvenzione Ł configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nell’incidente, pur se di esso non responsabile, posto che l’evento, essendo comunque ricollegabile al suo comportamento, assume valore di antefatto non punibile, idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia, finalizzata a proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo di un ritardato soccorso (cfr. Sez. 4, n. 41204 del 19/09/2024, COGNOME, Rv. 287209 – 01; Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017, Spernanzoni, Rv. 271260 – 01).
3. Il secondo motivo Ł infondato.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097 – 01). In tale prospettiva, quando la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti, costituisce un indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l’inesistenza di elementi utili a giustificare l’applicazione dell’ipotesi di particolare tenuità del
fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata; Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, non massimata).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, pur avendo la Corte territoriale impropriamente richiamato l’insussistente requisito della abitualità della condotta ai fini del diniego della causa di non punibilità, i giudicanti hanno anche evidenziato elementi di disvalore complessivo del fatto, quali l’intensità del dolo, desunta dalla circostanza che la fuga del prevenuto era avvenuta quando costui si era reso conto che l’altro conducente stava parlando con la polizia, nella consapevolezza di aver guidato con la patente scaduta; in tal senso, Ł stato anche sottolineato il disvalore della condotta ‘egoistica’ del prevenuto rispetto ad una situazione di potenziale pericolo per altri soggetti coinvolti nell’incidente appena occorso. Pertanto, in presenza di un giudizio della Corte di merito volto ad escludere in radice la tenuità e la minima offensività della condotta, eventuali considerazioni difensive, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non potevano comunque trovare accoglimento. A ciò va aggiunto che la censura proposta dal ricorrente non indica specifici elementi positivi di per sØ idonei a confutare la valenza dell’apparato argomentativo in disamina.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME