Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 614 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OMEGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cqrte d’Appello di Torino, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Verbania del 6 dicembre 2023, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 189 comma 7 d.lgs. n. 285/92 perché il fatto non costituisce reato, e ha ridetermiNOME la pena per il residuo reato di cui al comma 6 dell’art. 189 d.lgs. n. 285/92 in mesi 4di reclusione, riducendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ad anni uno.
Il fatto riguarda un incidente stradale occorso il 12 giugno 2022 in Pettenasco, allorché COGNOME NOME, conducendo l’autovettura Audi A2, provocava un incidente stradale con feriti, ricollegabile al suo comportamento, allontanandosi dal luogo del sinistro, non ottemperando all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla persona ferita COGNOME NOME, la quale, mentre percorreva INDIRIZZO del predetto Comune, veniva raggiunta e tamponata dall’auto condotta da COGNOME NOME, riportando lesioni consistite in “trauma distorsivo cervicale” giudicate guaribili in giorni 7.
L’imputato, a mezzo del difensore dì fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 189, comma 6, Cod. strada e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenuto configurabile l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso in assenza di alcun danno alla persona né di elementi oggettivi che facessero presumere tale danno; la motivazione risulterebbe apparente, non spiegando perché COGNOME dovesse prestare soccorso in assenza di indici concreti di danno.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. I giudici di merito hanno corretta applicato l’orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885).
Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto é dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945; Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676).
La Corte territoriale ha logicamente evidenziato che, COGNOME, dopo l’urto idoneo a determinare lesioni alla COGNOME, sì è allontaNOME senza lasciare i suoi dati identificativi e, pertanto, preso atto del contenuto del certificato del pronto soccorso, la Corte distrettuale ha logicamente confermato la sussistenza del reato di cui all’art. 189 comma 6 d.lgs. n. 285/1992.
Alla declaratorìa dì inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvispndosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025