Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha parzialmente confermato – ritenendolo responsabile solo del reato di cui all’art. 189, commi e 6, la decisione del Tribunale della stessa sede del 10 dicembre 2023, con cui era stato dichiarato responsabile anche del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 7, C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Ha inoltre depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile. 4. Con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223499; Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 247369). L’accertamento sull’esistenza del dolo, pertanto, va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282294; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667; Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 223500). Nella sentenza impugnata si è dato conto, innanzi tutto dei filmati estratti dalle videocamere, dalle quali si evinceva chiaramente che l’imputato, dopo aver investito la donna che stava attraversando sulle strisce pedonali a semaforo verde, provocandone la caduta, non si era fermato ma ha proseguito la marcia. Si era fermato più avanti, consentendo al passeggero della moto da lui condotta di tornare indietro a soccorrere la persona investita. È stato adeguatamente motivato il punto relativo al fatto che, dopo l’incidente, l’imputato si era immediatamente allontanato dal luogo del fatto, senza verificare le condizioni della persona offesa né tantomeno prestarle assistenza. Alla luce della dinamica dell’incidente non è plausibile che l’imputato non si sia rappresentato la possibilità che si fossero verificate lesioni Corte di Cassazione – copia non ufficiale
personali a danno della donna che attraversava la strada sulle strisce a semaforo verde. Si tratta di affermazioni coerenti con il materiale istruttorio esaminato, non manifestamente illogiche e conformi ai principi, pertanto incensurabili nella presente sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 131 bis cod.pen., nonostante la disposizione in questione fosse già vigore nell’attuale formulazione al momento della pronuncia del Tribunale, non formò motivo d’appello. Da ciò deriva, la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il già menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5 n. 4835 del 27/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282773 – 01.
Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, perché censura la determinazione relativa al trattamento sanzionatorio a fronte di motivazione non illogica e consapevole delle deduzioni difensive (gravità della condotta per essere l’imputato privo di patente di guida, aver cagionato l’incidente per aver attraversato l’incrocio con il rosso, molteplici gravi precedenti penali; la motivazione è stata resa sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità concrete del sinistro e il grado di pericolo derivante dall’aver attraversato l’incrocio con il rosso, oltre che la personalità criminale dell’imputato. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, di 6 t uy .,1 g -4 1 9 t isk favore della Cassa delle ammende. IN €:::
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