Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOTARESCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2020, con la qua COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione con applicazione della sospensione della patente di guida per anni due relazione al reato di cui all’art. 189, commi 1 e 7, C.d.S.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’erronea identifica dell’imputato quale conducente dell’autovettura.
2.2 Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento sogget del reato di cui all’art. 189, co. 7, C.d.S.
2.3. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di n punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.4. Violazione di legge in ordine all’ingiustificato diniego delle circo attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il COGNOME si limita a prospet censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità.
La Corte di appello ha rilevato, con lineare e coerente motivazione, che l’impu era stato correttamente identificato avendo egli stesso dichiarato che l’autove intestata a RAGIONE_SOCIALE, sottoposta a sequestro amministrativo, era stata parcheggiata davanti la sua abitazione, che lui ne era il custode, che le ch trovavano all’interno della medesima vettura; che la mattina successiva all’inci aveva notato l’auto visibilmente danneggiata. Essendo le chiavi del veicolo nella esclusiva disponibilità, egli era l’unico che poteva utilizzarla: né era verosimi per cui l’utilizzatore sarebbe stato tale COGNOME, subentrato come gestore RAGIONE_SOCIALE, in quanto non era verosimile che quest’ultimo potesse essersi presso l’abitazione dell’imputato, prelevando l’auto a sua insaputa per poi rip nello stesso luogo.
Il ricorrente non fornisce nessun elemento idoneo a confutare la coere ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata e si limita a reit medesime censure sollevate con l’atto di appello, inerenti alle imprecisioni dell teste oculare (poi superate dalla motivazione della Corte) senza apportare eleme significativi a sostegno del proprio assunto.
Va osservato, al riguardo, che i rilievi, le deduzioni e le doglianze espre ricorrente, benché prospettati come vizi della motivazione e del travisamento fatti, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ric e della valutazione delle emergenze investigative, operata dai giudici di mer difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna eviden di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, c disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomen della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati, oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, COGNOME, Rv. 238333; Sez. F, 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).
4. In ordine al secondo motivo di ricorso, anch’esso risulta essere merame riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argom dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. La Corte ha correttamente evidenziato che sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell’art. 189 è ricavabile dalla violenza dell’impatto e dai conseguenti danni riportati da ent le vetture, per cui è evidente che l’imputato in veste di conducente dell’autov si sia potuto rappresentare la presenza di persone ferite. Si è infatti costan affermato che l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., co e 7, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile a comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezz la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone. Du come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso di specie, per modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vic l’agente poteva rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia d un danno alle persone e che tali persone potessero avere bisogno di assistenza ( 4, n. 34335 del 03/06/2009 – dep. 04/09/2009, COGNOME, Rv. 245354; Sez. 4, 17220 del 06/03/2012 – dep. 09/05/2012, COGNOME, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 de del 12/03/2013, Rv. 255429.; Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 25921 – 01).
A fronte di tale solido impianto motivazionale, la difesa si limita a reite doglianza circa la mancanza di elemento soggettivo.
5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configura della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., i
sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pecul della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione pr ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 5 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazìone del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’e del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/ Venezia, Rv. 275940).
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 13 pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenz può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della manca della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
Il motivo risulta generico nonché privo delle ragioni di diritto e dei dati di sostegno della richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la decisio impugnata che ha fatto corretta applicazione di quei principi, la cui motivazione presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensiv condotta, ha più volte fatto riferimento alla personalità negativa dell’imp gravato da plurimi precedenti penali, uno dei quali per un reato della stessa sp
6. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circost attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 co considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, come avve nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta crimin numerosi precedenti penali dell’imputato, indicativi di spiccata capacità a delin (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella qu Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti gene richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eg riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti g
disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, J Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 285 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Al Rv. 230691).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Cort appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della person dell’imputato, gravato da molteplici precedenti penali per delitto e dell’asse elementi valutabili a suo favore.
I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in qu considerano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall’o giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente de vicenda criminosa.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 29 maggio 2024.