Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata per vizio di motivazione, lamentando che, nelle due sentenze di merito sono individuabili insanabili discrasie logiche riguardanti il reato per il quale è stato ritenuto responsabile e condannato.
All’uopo la difesa rappresenta che il primo giudice aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada per non essersi fermato dopo avere causato un incidente stradale. Lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto di mandare assolto l’imputato da ogni altro reato, tra i quali figurava la fattispecie di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada, in cui contestava al predetto di non avere prestato soccorso alla persona che aveva patito l’incidente.
In sede di appello, la Corte confermava la sentenza di primo grado, offrendo tuttavia una motivazione inconferente: in particolare, sosteneva che il ricorrente si fosse allontanato repentinamente senza prestare soccorso alla vittima, nella sostanza incorrendo nella violazione della fattispecie di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le sentenze di merito risultano connotate da intime contraddizioni già nella ricostruzione dei fatti. Nella sentenza di primo grado si legge che il ricorrente all’atto dell’incidente si fermò, constatando che la persona offesa, scesa anch’essa dalla vettura, non aveva riportato danni. In motivazione poi si evidenzia come la persona offesa, all’atto del sinistro, non presentasse alcun segno riconoscibile di sofferenza fisica. Per tale ragione il giudice di prime cure mandava assolto l’imputato dal reato di omissione di soccorso, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 186, comma 6, cod. strada, per non avere il ricorrente fornito le proprie generalità alla persona coinvolta nel sinistro, sinistr che, nella sua percezione, aveva comportato solo danni ai veicoli.
Nella sentenza di appello si legge invece che il ricorrente mancò di prestare soccorso alla vittima, allontanandosi repentinamente dal luogo dei fatti.
Tale insanabile contraddizione impone una pronuncia assolutoria dell’imputato, non risultando utili ulteriori accertamenti di merito e non potendosi sostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo la regola codificata all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la responsabilità di questi in ordine al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada.
Deve infatti rammentarsi che “Nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, cod. strad. l’accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone” (così Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429). Non solo non è comprensibile quale sia stata effettivamente la dinamica del fatto – ricostruita in modo diverso nelle sentenze di merito – ma la motivazione offerta dal primo giudice è suscettibile di ingenerare dubbi sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato. Così deciso il 10 luglio 2024
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