Reato di Evasione: la Cassazione conferma la linea dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reato di evasione: qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, effettuato senza una valida autorizzazione, integra il delitto previsto dall’art. 385 del codice penale. Questa pronuncia chiarisce che né la breve durata dell’assenza, né la ridotta distanza percorsa possono escludere la responsabilità penale.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguardava un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per evasione. Il ricorrente sosteneva che la sua uscita fosse collegata a un’autorizzazione ricevuta per svolgere attività fisica in un determinato orario. Tuttavia, i giudici di merito avevano già accertato l’assenza di correlazione tra l’uscita contestata e il permesso concesso, ritenendo quindi l’allontanamento ingiustificato.
L’irrilevanza dei motivi nel reato di evasione
La difesa del ricorrente si basava sulla presunta mancanza di un reale intento di sottrarsi alla misura restrittiva, facendo leva sulla breve durata e sulla finalità dell’allontanamento. La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha smontato questa linea difensiva, allineandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale.
I giudici supremi hanno sottolineato come il reato di evasione sia un reato di pericolo che mira a proteggere l’autorità delle decisioni giudiziarie. Di conseguenza, l’integrazione della fattispecie non richiede un’analisi approfondita delle intenzioni del soggetto o della concreta pericolosità della sua condotta. Il semplice fatto di violare la prescrizione di rimanere nel luogo di detenzione domiciliare è sufficiente a configurare il reato.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
Una diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in 3.000 euro. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o generici.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso affetti da “genericità” rispetto alla puntuale motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva già congruamente spiegato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, evidenziando come l’uscita fosse avvenuta senza autorizzazione e in un contesto che dimostrava un abuso dei permessi concessi. I giudici di legittimità hanno ribadito che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto corretto, proprio in ragione del ravvisato abuso dei permessi di cui il soggetto godeva.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del sistema penale: le misure restrittive della libertà personale devono essere rispettate con rigore. Il reato di evasione si configura con il mero allontanamento non autorizzato, senza che possano trovare spazio giustificazioni basate sulla durata, la distanza o le motivazioni personali. La decisione della Cassazione serve da monito, sottolineando che l’abuso di permessi e la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria comportano conseguenze severe, non solo in termini di conferma della condanna, ma anche sotto il profilo delle sanzioni processuali.
Quando si configura il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza una specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
La durata o la distanza dell’allontanamento sono rilevanti ai fini del reato?
No. Secondo la Corte, la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o i motivi che hanno spinto il soggetto ad uscire non hanno alcuna rilevanza per la configurazione del reato di evasione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7626 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il 20/10/1980
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di L’Aquila che, contrariamente a quanto dedotto nel ricor ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integr della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniform consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazi non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi c inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, ciò anche in consideraz della ravvisata assenza di correlazione tra l’uscita per svolgere attività fisica e l’autori riferita allo stesso giorno;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio p il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione del ravvisato abuso degli permessi di cui godeva;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME Claudio al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
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Il Presidente