Reato di evasione: uscire di casa è sempre reato
Il reato di evasione rappresenta una violazione diretta degli obblighi imposti dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Molti cittadini erroneamente ritengono che piccoli allontanamenti per necessità domestiche o brevi spostamenti non costituiscano un illecito. La giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che ogni uscita non autorizzata compromette la vigilanza dello Stato.
Il caso dell’allontanamento non autorizzato
La vicenda analizzata riguarda un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si era allontanato dalla propria abitazione senza la necessaria autorizzazione del giudice. La difesa ha tentato di giustificare l’azione adducendo ragioni di sostentamento e necessità domestiche quotidiane, come lo stendere i panni. Tuttavia, tali motivazioni sono state ritenute del tutto irrilevanti ai fini della configurazione del reato.
La rilevanza dei motivi dell’evasione
Secondo l’orientamento consolidato, il reato di evasione scatta nel momento esatto in cui il soggetto elude la vigilanza. Non conta quanto tempo si rimanga fuori casa o quanto lontano ci si sposti dal domicilio. Anche un allontanamento di pochi metri o di pochi minuti integra la fattispecie penale se manca il preventivo permesso dell’autorità giudiziaria. La funzione della misura è infatti quella di garantire la reperibilità costante del detenuto.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, il motivo relativo alla giustificazione dell’allontanamento era meramente reiterativo di tesi già respinte nei gradi precedenti. I giudici hanno confermato che i motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza non escludono la punibilità. In secondo luogo, la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta a causa dei precedenti penali del ricorrente e della natura arbitraria delle scuse presentate. La condotta è stata valutata come una consapevole sfida alle prescrizioni dell’autorità.
Le conclusioni
In conclusione, chiunque si trovi in regime di arresti domiciliari deve sapere che non esiste alcuna tolleranza per le uscite non concordate con il giudice. Il mancato rispetto di questa regola porta inevitabilmente a una condanna per reato di evasione, con conseguente aggravamento della posizione processuale e sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende. La protezione della legalità richiede un rispetto rigoroso dei confini domiciliari stabiliti nel provvedimento cautelare.
Anche un allontanamento di pochi minuti configura il reato di evasione?
Sì, la legge non considera la durata dello spostamento o la distanza percorsa, ma solo la violazione dell’obbligo di permanenza nel domicilio senza previa autorizzazione del giudice.
Si può uscire di casa per necessità domestiche urgenti?
No, qualsiasi allontanamento deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria, altrimenti si incorre nel reato di evasione indipendentemente dalle motivazioni addotte.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1689 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo relativo alla giustificazione dell’allontanamento per ragi sostentamento è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata risolta dalla corte di appello che si è uniformata al consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanam dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che il secondo motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche appare reiterativo e generico, in assenza di un confronto con gli elementi negativi di giudizio tra suoi precedenti e dall’arbitrarietà delle ragioni addotte a propria scusante (stendere i pann rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
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Il Pr
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