Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Torre Annunziata il 27/11;1974
avverso la sentenza emessa 1 23 ottobre 2024 dalla Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso: lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha conciuso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso !a sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all’art. 385 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione,
Con un unico motivo di ricorso deduce ia v I -f-, 7ione degh artt, 81 e 385 cod. pen. in relazione ala ritenuta configurabilità di due reati di evasione, a seguito del mancato rintraccio del ricorrente presso !a sua abitazione li 24/1/22 e 29/1/22, e il conseguente riconoscimento del v.ncolo della continuazione.
Sostiene, infatti, li ricorrente chepoiché il reato di evasione è un reato istantaneo ad effetti permanenti, deve ritenersi che lo stesso si sia consumato al momento del primo allontanamento e che, non essendo stato accertato un rientro dell’imputato nell’abitazione, i suoi effetti si sono protratti fino al 29/1/22. Trattandosi, dunque, di u unico reato si lamenta anche la violazione del ne bis in ‘dem.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il reato di evasione è un reato istantaneo ad effetti permanenti, sicché il momento consumativo coincide con l’allontanamento da! luogo di detenzione’ mentre lo stato di consumazione perdura fin quando non viene meno la condizione di evaso. (Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 281995; Sez. 6, n. 10605 del 02/07/1981, Rv. 151112). In altre parole, il reato si intende consumato nel momento in cui l’agente si allontana senza giustificato motivo dall’abitazione o dall’altro luogo in cui si trova agli arresti o in espiazione pena, con effetti che si protraggono nel tempo fino all’arresto ovvero fino al momento in cui egli ritorna in quel luogo, permettendo i controlli da parte delle forze dell’ordine, interrompendo in tal modo l’elusione del controllo da parte dell’autorità vigilante (Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 ; COGNOME, Rv. 247819).
Sulla base di tale premessa, può, pertanto, ammettersi la configurabilità di due o più reati di evasione, anche in tempi ravvicinati tra loro, purché ciascuna condotta criminosa abbia esaurito la sua carica lesiva dell’interesse giuridico protetto con il rientro del reo nel luogo fissato per gli arresti o per la detenzione domiciliare.
Deve, dunque, ravvisarsi una violazione del principio del ne bis in idem in cui, in difetto di tale presupposto, venga ravvisata una pluralità di condotte di evasione, per tutto l’arco temporale in cui si è protratto l’allontanamento dell’imputato dal luogo di detenzione, anche domiciliare, sulla sola base del numero degli accertamenti effettuati dall’autorità deputata al controllo e senza che sia accertata una interruzione degli effetti del primo allontanamento per effetto dello stabile rientro in detto luogo, attuato in maniera da interrompere l’elusione del controllo da parte delle autorità preposte alla vigilanza GLYPH (Sez, GLYPH 6′ GLYPH n. GLYPH 27900 GLYPH dei GLYPH 22/09/2020, GLYPH l-iarfach, GLYPH Rv. GLYPH 279676; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, COGNOME‘ Rv: 266785).
Si è, inoltre’ chiarito che , laddove venga in rilievo un occasionale rientro, giustificato non dalla volontà di sottoporsi nuovamente a tali controlli, ma per soddisfare esigenze contingenti e passeggere, con un immediato successivo allontanamento, l’interessato non commette un nuovo e diverso reato, essendosi limitato a dare continuità
agli effetti pregiudizievoli che erano già iniziati al momento del primo allontanamento
(cfr. in tal senso, Sez. 6, n. 27900 del 2020).
3. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha illegittimamente ravvisato la commissione di due reati di evasione,
in assenza di alcuna prova che l’imputato, nell’arco temporale compreso tra i due accertamenti, sia effettivamente e stabilmente rientrato presso il domicilio, non potendo,
a tal fine rilevare le sole dichiarazioni rese dall’imputato, peraltro utilizzate dalla Corte territoriale parzialmente e
contra reum, il quale, nel protestarsi innocente, ha escluso di
essersi allontanato dalla sua abitazione ed ha attribuito ai farmaci assunti la mancata risposta agli operanti.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, dovendosi ravvisare un solo reato di evasione, va disposto l’annullamento della sentenza in
– Tuonata limitatamente al capo e al punto in cui si è affermata la configurabilità di due distinte condotte criminose e si è applicata la
continuazione.
Tale annullamento può essere disposto senza rinvio, potendo questa Corte procedere direttamente alla rideterminazione dei trattamento sanzionatorio con l’eliminazione dell’aumento di pena, pari a mesi sei di reclusione, applicato a titolo di continuazione. Ne consegue, pertanto, che, applicata la riduzione per ii rito, il trattamento sanzionatorio va rideterminato in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (p.b. anni uno, ridotta per le generiche a mesi otto, ridotta per ii rito nella misura finale),
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, che elimina, e ridetermina la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Così deciso il 20 marzo 2025
Il Consigliere
Il Presidente