Reato di evasione: i limiti della continuazione e della recidiva
Il reato di evasione rappresenta una violazione diretta degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria e la sua gestione processuale richiede un’analisi rigorosa dei precedenti penali e delle motivazioni della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito aspetti fondamentali riguardanti il trattamento sanzionatorio e l’applicabilità di istituti di favore per il condannato.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso riguarda un soggetto già condannato nei gradi di merito per il reato di evasione. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando principalmente tre punti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e la negazione della continuazione tra il reato contestato e un precedente episodio di evasione. La difesa sosteneva che le condotte potessero essere inquadrate in un unico disegno criminoso, cercando così di ottenere una riduzione della pena complessiva.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente l’impianto motivazionale della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno rilevato che le censure mosse dalla difesa erano generiche e non scalfivano la coerenza della sentenza impugnata. In particolare, è stato sottolineato come la reiterazione delle violazioni e la presenza di precedenti penali recenti rendano legittima l’applicazione della recidiva e precludano il riconoscimento di benefici legati alla personalità del reo.
Il reato di evasione e il disegno criminoso
Un punto centrale della decisione riguarda l’invocata continuazione. Per l’applicazione dell’articolo 81 del codice penale, non è sufficiente la commissione di reati della stessa specie, ma occorre la prova di un medesimo programma criminoso concepito prima dell’inizio dell’esecuzione del primo reato. Nel caso di specie, i due episodi di evasione erano stati commessi per ragioni del tutto diverse, rendendo illogica l’ipotesi di una programmazione unitaria.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla corretta valutazione della gravità del comportamento e della pericolosità sociale del ricorrente. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla mancanza di elementi positivi e dalla presenza di plurimi precedenti. La recidiva è stata applicata correttamente in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge. Infine, l’esclusione della continuazione è stata motivata dall’assenza di un nesso psicologico unitario tra le diverse condotte di evasione, che apparivano come episodi isolati e determinati da spinte volitive autonome.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il reato di evasione non può essere facilmente inserito in un contesto di continuazione se mancano prove concrete di una preordinazione. La severità nel trattamento della recidiva conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a sanzionare con maggior rigore chi dimostra una persistente propensione alla violazione delle prescrizioni giudiziarie.
Quando si può applicare la continuazione tra due evasioni?
La continuazione si applica solo se si dimostra che entrambi gli episodi di evasione facevano parte di un unico programma criminoso stabilito in precedenza e non per motivi occasionali o differenti.
Perché i precedenti penali influiscono sulle attenuanti?
La presenza di numerosi e recenti precedenti penali indica una maggiore pericolosità sociale, portando spesso il giudice a negare le attenuanti generiche per mancanza di elementi meritevoli.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente tra i 1000 e i 3000 euro, verso la cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39653 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato, condividendo il giudizio di primo grado, sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti;
ritenuta la genericità delle censure dedotte con riguardo anche alla invocata applicazione della continuazione fra l’evasione per cui si procede e l’altra commessa per ragioni del tutto diverse, esclusa in modo non illogico per la impossibilità di ravvisare il medesimo programma criminoso tra i due reati;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Pres’