Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale, sanziona chiunque, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di valutazione di tale delitto e i limiti dell’ammissibilità del ricorso, fornendo importanti chiarimenti sulla materia. Il caso in esame riguarda un soggetto, agli arresti domiciliari, che aveva impugnato la sua condanna per essersi allontanato dalla propria abitazione.
I Fatti del Caso
I fatti alla base della decisione sono chiari e lineari. Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva sorpreso dalle forze dell’ordine a una distanza di circa un chilometro dalla sua abitazione, luogo designato per l’espiazione della misura cautelare. La Corte d’Appello aveva confermato la sua colpevolezza per il reato di evasione, ritenendo pienamente provati sia l’elemento oggettivo (l’allontanamento fisico dal luogo di detenzione) sia quello soggettivo (la volontà cosciente di trasgredire il divieto). La difesa dell’imputato aveva tentato di fornire una prospettazione alternativa dei fatti, che però era stata smentita dalle risultanze investigative.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte al ricorso presentato dall’imputato, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione, ma hanno ritenuto che il ricorso non avesse i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni sul Reato di Evasione
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente ‘riproduttivo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli argomenti difensivi, ma deve individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti manifesti di motivazione.
In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo esaustivo perché la condotta dell’imputato integrasse pienamente il reato di evasione. L’allontanamento di un chilometro dalla propria abitazione è stato considerato un dato oggettivo inconfutabile, sufficiente a configurare la violazione della misura cautelare. La giustificazione fornita dall’imputato era stata già vagliata e ritenuta non credibile sulla base degli atti di indagine. Pertanto, la Corte ha concluso che la motivazione della sentenza d’appello era completa e immune da vizi logici o giuridici.
Infine, la Cassazione ha precisato che l’inammissibilità del ricorso principale si estendeva anche a una memoria difensiva presentata successivamente, travolgendone il contenuto.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. Sul piano processuale, ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La presentazione di ricorsi meramente ripetitivi o palesemente infondati comporta non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche per il ricorrente.
Sul piano sostanziale, la decisione conferma che per la configurazione del reato di evasione dagli arresti domiciliari è sufficiente l’allontanamento volontario dal luogo di detenzione, anche per una distanza non enorme, senza che sia necessaria una fuga prolungata o la volontà di sottrarsi definitivamente alla misura. La semplice e cosciente violazione del divieto di allontanarsi è di per sé sufficiente a integrare il delitto.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva argomenti di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello e perché era, comunque, manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il reato di evasione?
La Corte ha ritenuto pienamente integrati sia l’elemento oggettivo, ovvero il fatto che il ricorrente fosse stato trovato a 1 km di distanza dalla propria abitazione, sia l’elemento soggettivo, dato che la prospettazione difensiva alternativa era stata smentita dagli atti di indagine.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile in qu riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto pienamente integrato tanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo del delitto di evasione, dal momento che il ricorrent era stato rinvenuto a 1 km di distanza dalla propria abitazione e che l’alternat prospettazione difensiva è stata smentita dagli atti di indagine (cfr. senten impugnata, pag. 2);
Considerato, infine, che le ragioni di inammissibilità travolgono anche il contenuto della memoria difensiva pervenuta il 1’8 giugno 2024;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024.