Reato di evasione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di evasione costituisce una violazione degli obblighi di restrizione della libertà personale che non ammette contestazioni superficiali in sede di legittimità. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’impugnazione di una sentenza di condanna debba rispondere a rigidi criteri di specificità per evitare il rigetto immediato.
La disciplina del reato di evasione e i motivi di ricorso
Nel caso analizzato, un soggetto era stato condannato dalla Corte di Appello per aver violato le prescrizioni inerenti alla propria detenzione, configurando la fattispecie prevista dall’articolo 385 del codice penale. Il ricorrente ha tentato di impugnare tale decisione davanti alla Suprema Corte, sostenendo l’insussistenza della propria responsabilità. Tuttavia, la difesa non ha articolato critiche puntuali alla sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione vaga.
Il limite della genericità nel giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Questo significa che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare se la legge sia stata applicata correttamente. Quando i motivi di ricorso sono formulati in modo generico, senza esplicitare le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno rilevato che le doglianze espresse dal ricorrente erano prive di autosufficienza e specificità. In particolare, l’atto di impugnazione non ha saputo individuare alcun errore logico o giuridico nella sentenza della Corte di Appello. La legge richiede che chi propone ricorso indichi con precisione i punti della decisione contestati e le norme che si assumono violate. La mancanza di tali elementi rende l’atto inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale davanti ai giudici di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna per il reato di evasione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica rigorosa e della necessità di fondare ogni impugnazione su basi giuridiche solide e documentate.
Cosa accade se i motivi del ricorso per il reato di evasione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, poiché non permette di individuare le violazioni di legge specifiche commesse dai giudici di merito.
Quali sono le sanzioni pecuniarie previste per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Si può richiedere un nuovo esame dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo di questioni di legittimità, ovvero della corretta applicazione delle norme e della logicità della motivazione, non del merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39905 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 16870/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla pretesa insussi responsabilità – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quant modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023