Reato di evasione: la Cassazione conferma la condanna per ricorso generico
Il reato di evasione costituisce una violazione degli obblighi di restrizione che non ammette incertezze interpretative quando i fatti sono accertati con precisione. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e dettagliati, pena l’inammissibilità dell’impugnazione e l’aggravio delle spese processuali.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda trae origine dall’avvistamento di un soggetto, sottoposto a misura restrittiva, in un luogo e in un orario diversi da quelli autorizzati dall’autorità giudiziaria. Nei precedenti gradi di giudizio, i magistrati avevano ritenuto provata la responsabilità penale basandosi su rilievi fattuali oggettivi. La difesa aveva tentato di impugnare la decisione sostenendo un vizio di motivazione, senza tuttavia fornire elementi concreti per scardinare la ricostruzione dei giudici territoriali.
Il reato di evasione e la prova del fatto
Per la configurazione del reato di evasione, è sufficiente l’allontanamento dal luogo di detenzione senza la necessaria autorizzazione. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come la sentenza di appello fosse congruamente motivata. I giudici avevano infatti analizzato le circostanze di tempo e di luogo dell’avvistamento, rendendo la ricostruzione del fatto del tutto logica e priva di contraddizioni.
L’inammissibilità per genericità dei motivi
Un punto centrale della decisione riguarda la tecnica di redazione del ricorso. La Cassazione ha rilevato una “genericità assoluta” dei motivi addotti. Quando un ricorrente non spiega dettagliatamente perché una sentenza sia viziata, il ricorso non può essere accolto. Non basta lamentare una generica illogicità; occorre dimostrare dove e come il ragionamento del giudice di merito sia venuto meno.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul riscontro di una piena coerenza logica nella sentenza di secondo grado. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato gli elementi di fatto, ovvero il luogo e l’orario in cui l’imputato è stato intercettato fuori dal domicilio. La Cassazione ha sottolineato che, a fronte di una motivazione solida e basata su prove dirette, il ricorso che si limita a contestazioni astratte deve essere considerato inammissibile. La mancanza di un confronto critico con le ragioni espresse nella sentenza impugnata rende l’atto privo dei requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di evasione. Tale decisione comporta conseguenze onerose per il ricorrente: ai sensi dell’art. 616 c.p.p., egli è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ricorda come la difesa tecnica debba sempre basarsi su argomentazioni puntuali, specialmente quando la ricostruzione dei fatti appare granitica e supportata da evidenze oggettive.
Quando un ricorso per evasione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non contestano in modo specifico e logico le prove o le motivazioni fornite dai giudici nei gradi precedenti.
Quali elementi provano il reato di evasione?
Sono determinanti le circostanze di fatto, come l’avvistamento del soggetto da parte delle autorità in luoghi o orari non autorizzati rispetto al domicilio coatto.
Cosa rischia chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può arrivare a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39671 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento della condotta di evasione, basata su circostanze di fatto (luog e orario dell’avvistamento) che sorreggono in modo non illogico la ricostruzione del fatto, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Colt i i re estensore