Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VII Penale, n. 21782/2024, offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare nel contesto del reato di evasione. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna e chiarendo aspetti cruciali sulla genericità dei motivi e sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, soggetto a una misura restrittiva della libertà personale, si era allontanato dal luogo di detenzione. Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la valutazione della sua responsabilità penale sia la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso in Cassazione e i suoi limiti
Il ricorso presentato dall’imputato si fondava su argomentazioni che la Corte di Cassazione ha ritenuto inaccoglibili per diverse ragioni. In primo luogo, i motivi sono stati qualificati come ‘generici’ e ‘meramente riproduttivi’ di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Suprema Corte non è una terza istanza di giudizio sui fatti; il suo compito, in sede di legittimità, è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire l’accaduto. Proporre argomenti che richiedono una nuova valutazione dei fatti si scontra inevitabilmente con i limiti strutturali del giudizio di cassazione.
Analisi del Reato di Evasione e della Particolare Tenuità
Un punto centrale del ricorso riguardava la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la condotta dell’imputato fosse di minima offensività. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata tale censura. La Corte d’Appello aveva, infatti, correttamente motivato la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p., valorizzando un elemento concreto: la durata dell’allontanamento, protrattosi per diverse ore. Questo fattore è stato considerato ostativo a un giudizio di ‘minore offensività’, dimostrando come le circostanze specifiche del fatto siano decisive anche per il reato di evasione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri fondamentali. Il primo è la natura del ricorso: generico, ripetitivo e incentrato su questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. Il secondo è la correttezza della motivazione della sentenza impugnata riguardo alla non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e coerente, basata su un elemento fattuale (la durata dell’evasione), per escludere la particolare tenuità. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere specifico e focalizzato su questioni di diritto. Tentare di ottenere un nuovo giudizio sui fatti è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, la pronuncia sottolinea come, anche in relazione a reati come l’evasione, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non sia automatica, ma dipenda da un’attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della condotta illecita. La decisione si conclude, come da prassi in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un ricorso infondato.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riproporre argomentazioni già esaminate nei precedenti gradi di giudizio e sollevavano questioni di fatto, che non possono essere valutate dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto che la durata dell’allontanamento, protrattasi per ore, costituisse un elemento concreto che impediva di qualificare il fatto come di ‘minore offensività’, giustificando così la decisione del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un appello viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate, in punto di responsabilità, dai giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità de.I fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata del constatato allontanamento, protrattosi per ore, pag. 9 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere r.COGNOME
Il Presid t