Reato di Evasione: Quando la Recidiva Esclude la Lieve Entità del Fatto
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione affronta il tema del reato di evasione dagli arresti domiciliari, chiarendo i limiti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso riguarda un uomo che, sorpreso fuori dalla propria abitazione, ha tentato di giustificare il proprio allontanamento con la necessità di accudire i suoi cani. La Suprema Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, fornendo importanti precisazioni sui requisiti di abitualità del reato.
I Fatti di Causa
L’imputato, ristretto in regime di detenzione domiciliare, veniva trovato dalle forze dell’ordine nelle immediate vicinanze della sua abitazione. A seguito della condanna per evasione, confermata in appello, l’uomo presentava ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su due punti principali: la mancata acquisizione di prove che avrebbero, a suo dire, dimostrato una diversa dinamica dei fatti e la richiesta di considerare il fatto come particolarmente lieve, dato il minimo allontanamento dal domicilio.
Come giustificazione per la sua assenza, l’imputato sosteneva di essersi allontanato per provvedere ai suoi cani. Tuttavia, questa tesi non ha convinto i giudici di merito.
L’Analisi della Corte sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, le doglianze presentate sono state giudicate generiche e confuse, non riuscendo a confrontarsi efficacemente con le motivazioni della sentenza di appello. I giudici hanno sottolineato che, trattandosi di una “doppia conforme” (ossia due sentenze di merito con la stessa conclusione), le motivazioni formano un unico corpo argomentativo, solido e ben fondato.
La Corte ha inoltre precisato che la tesi difensiva legata alla cura dei cani era stata già ritenuta inverosimile e che, in ogni caso, tale motivazione non sarebbe stata sufficiente a escludere la configurabilità del reato di evasione.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto cruciale della decisione risiede nel rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha spiegato che tale beneficio non poteva essere concesso a causa del difetto del requisito della “non abitualità”.
L’imputato, infatti, risultava gravato da numerosissimi precedenti penali, principalmente per reati contro il patrimonio, ma, cosa ancora più rilevante, contava già cinque condanne definitive per il medesimo reato di evasione. Questa condizione di recidiva specifica ha reso impossibile per i giudici considerare l’episodio come un fatto isolato e di lieve entità, ostando all’applicazione della norma di favore.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma un principio fondamentale: la valutazione della lieve entità di un reato non può prescindere dalla storia criminale del soggetto. La presenza di precedenti specifici, in particolare per lo stesso tipo di illecito, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con i presupposti dell’art. 131-bis c.p. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende sancisce la definitività della sua responsabilità penale, ribadendo che il rispetto delle misure cautelari come gli arresti domiciliari è un obbligo inderogabile, le cui violazioni vengono sanzionate con rigore, soprattutto in caso di recidiva.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni erano generiche, confuse e non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza di condanna, che era già stata confermata in appello (c.d. doppia conforme).
La giustificazione di dover accudire i cani può escludere il reato di evasione?
No, secondo la Corte, la tesi difensiva di essersi allontanato per accudire i cani, oltre a essere stata ritenuta inverosimile, non sarebbe comunque sufficiente a escludere la configurabilità del reato di evasione.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché mancava il requisito della non abitualità del comportamento. L’imputato aveva numerosi precedenti penali, tra cui cinque condanne definitive proprio per il reato di evasione, condizione che impedisce la concessione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38370 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38370 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso NOME COGNOME che, con un unico motivo, deduce, vizio di motivazione in merito alle censure sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero, a suo avviso, condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l’imputato rinvenuto dalle forze dell’ordine nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve;
rilevato che, volendo ritenere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore dell’atto è confuso), le sue deduzioni sarebbero generiche;
precisato, in tal senso, che il ricorrente non si confronta con l’argomentazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) la quale spiega le ragioni per cui è inverosimile la tesi difensiva – l’imputato si sarebbe allontanato dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari per accudire i suoi cani -, aggiungendo che essa, comunque, non escluderebbe la configurabilità del reato;
rilevato inoltre che l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata motivatamente esclusa, per il difetto del requisito della non abitualità, essendo l’imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione;
ritenuto, quindi il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il residente