Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i motivi di un ricorso debbano essere solidi per superare il vaglio di ammissibilità. In questo caso, un individuo condannato per il reato di evasione ha visto la sua impugnazione respinta perché basata su argomentazioni ritenute manifestamente infondate. Analizziamo la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale. La condanna, emessa dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La linea difensiva si basava su due punti principali: in primo luogo, l’imputato sosteneva di essere presente in casa al momento del controllo, ma di non aver udito il suono del campanello. In secondo luogo, contestava l’entità della pena inflitta.
L’Analisi della Corte e il reato di evasione
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, non entra nel merito dei fatti per stabilire se l’imputato abbia effettivamente sentito o meno il campanello. Il suo ruolo, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Sulla base di questo principio, entrambi i motivi di ricorso sono stati ritenuti palesemente privi di fondamento.
Primo Motivo: La Tesi del Campanello non Udito
La Corte ha qualificato come “manifestamente infondato” il primo motivo. La sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione specifica e adeguata per respingere la tesi difensiva. Secondo la Cassazione, non è suo compito sostituire la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte d’Appello aveva giustificato in modo esauriente la sua decisione, rendendo l’argomento del ricorrente non idoneo a mettere in discussione la sentenza.
Secondo Motivo: La Congruità della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già applicato la pena nel suo minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa prevista dalla legge per il reato di evasione. Inoltre, erano state concesse le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Di conseguenza, non vi era alcun margine per un’ulteriore riduzione della pena, rendendo la doglianza del tutto pretestuosa.
Le Motivazioni della Decisione
Alla luce della manifesta infondatezza di entrambi i motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio che il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre le stesse questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti. È necessario, invece, presentare vizi specifici della sentenza impugnata, legati a violazioni di legge o a difetti gravi della motivazione. In assenza di tali vizi, il ricorso non può essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione richiede argomenti giuridici solidi e pertinenti. Proporre motivi palesemente infondati non solo porta a una dichiarazione di inammissibilità, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi dilatori o privi di seria prospettiva di accoglimento, contribuendo a preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte.
È una difesa valida sostenere di non aver sentito il campanello durante gli arresti domiciliari per il reato di evasione?
Secondo questa ordinanza, tale difesa può essere respinta se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e adeguata. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza della motivazione della sentenza precedente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare in Cassazione una pena se è già stata fissata al minimo legale?
No. Se la pena applicata è già il minimo previsto dalla legge (minimo edittale) e le attenuanti sono state concesse nella massima misura possibile, un motivo di ricorso su questo punto viene considerato manifestamente infondato e, di conseguenza, non può essere accolto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione alla sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito una specifica motivazione in ordine alla tesi alternativa sostenuta dalla difesa, secondo cui l’imputato, pur presente in casa, non avrebbe udito il suono del campanello;
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondata, posto che è stato applicato il minimo edittale e la riduzione, nella massima estensione, delle generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 è.. aio 2024