Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti cruciali sul reato di evasione e sui limiti del ricorso davanti alla Suprema Corte. La decisione conferma che, in presenza di una motivazione logica e coerente da parte dei giudici di merito, le censure basate su una diversa interpretazione dei fatti sono destinate all’inammissibilità. Questo caso evidenzia l’importanza di fondare il proprio ricorso su vizi di legittimità e non su una semplice rilettura delle prove.
I Fatti del Caso: Lontano da Casa Senza Giustificazione
Un soggetto, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale che lo obbligava a rimanere nella propria abitazione, veniva trovato all’interno di uno stabilimento balneare, a notevole distanza dalla sua residenza. A seguito di ciò, veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo la sua presenza in quel luogo una chiara violazione degli obblighi imposti.
I Motivi del Ricorso e l’analisi sul reato di evasione
L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi a disposizione, giungendo a una conclusione illogica sulla sua colpevolezza.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendolo ingiustificato.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si contestava anche il rigetto della richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto tutte le censure, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha chiarito punto per punto perché il ricorso non potesse essere accolto. Innanzitutto, ha ribadito che il controllo di legittimità non consente di riesaminare i fatti del processo. I giudici di merito avevano fornito una “congrua giustificazione” sulla sussistenza del reato di evasione, basata sull’oggettivo ritrovamento dell’imputato in un luogo incompatibile con la misura restrittiva. Le argomentazioni della difesa sono state considerate semplici tentativi di riproporre una valutazione di merito, già adeguatamente respinta nei gradi precedenti.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che la loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. In assenza di elementi positivi che ne giustifichino l’applicazione, il loro diniego, se motivato in modo non illogico o arbitrario, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta sufficiente.
Infine, anche il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stato giudicato correttamente motivato, data l’assenza di elementi utili a qualificare l’offesa come di lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per ottenere un esame nel merito, è necessario evidenziare vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice contestazione delle conclusioni a cui sono giunti i giudici di primo e secondo grado, se queste sono supportate da un ragionamento coerente, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente essere trovati lontani dalla propria abitazione per configurare il reato di evasione?
Sì, secondo l’ordinanza, il fatto che l’imputato sia stato trovato in un luogo distante dalla sua abitazione, come uno stabilimento balneare, costituisce un elemento sufficiente per ritenere sussistente il reato di evasione, se la misura cautelare imponeva la permanenza a casa.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la Corte chiarisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto. La loro applicazione è una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle se non emergono elementi positivi a favore dell’imputato e se la decisione è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Perché il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità. In pratica, quando il ricorrente cerca di ottenere un nuovo esame dei fatti anziché contestare vizi di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 04/01/1973
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
59 /RG 36886
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifes illogicità (si veda, in particolare, pagg. 2-3, in cui si rinviene congrua giustificazione in alla sussistenza del reato atteso che l’imputato è stato trovato in uno stabilimento balnear distante dall’abitazione); ritenuto circa la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell’imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie (pag. 4); ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell’assen di elementi utili a qualificare l’offesa di particolare tenuità (pag. 3); ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025