Reato di evasione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi restrittivi che l’ordinamento tutela con rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui ridiscutere i fatti già accertati.
L’oggetto del contendere
Il caso riguardava un soggetto condannato per la violazione dell’art. 385 c.p. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando un presunto vizio di motivazione in merito alla propria responsabilità penale. Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con i limiti strutturali del ricorso per cassazione.
La natura del reato di evasione e il controllo di legittimità
La Suprema Corte ha rilevato come le doglianze fossero formulate in termini estremamente generici. Il ricorrente, invece di evidenziare errori di diritto o illogicità manifeste, ha tentato di sollecitare una valutazione alternativa delle fonti di prova. Questo approccio è inammissibile davanti agli Ermellini, il cui compito è verificare la tenuta logica della sentenza e non ricostruire nuovamente l’episodio storico.
La linearità della decisione di merito
I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che la sentenza impugnata seguiva un’argomentazione lineare e coerente, perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata. Quando la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti è solida e priva di contraddizioni, il ricorso che si limita a contestare il merito è destinato al rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza dei motivi proposti. La Corte ha osservato che il ricorso non ha scalfito la struttura logica della condanna, limitandosi a una critica generica non supportata da vizi di legittimità reali. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la richiesta di una diversa lettura delle prove sia estranea ai poteri della Cassazione, specialmente quando la motivazione del giudice di merito è esaustiva e immune da vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la conferma definitiva della condanna per il reato di evasione. Oltre alle conseguenze penali, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come l’impugnazione in Cassazione debba essere fondata su rigorosi presupposti tecnici, pena sanzioni pecuniarie accessorie e il rigetto immediato.
Si possono ridiscutere le prove del reato di evasione in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logica della motivazione della sentenza.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Comporta la definitività della condanna, il pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Quando una motivazione è considerata lineare dai giudici?
Una motivazione è lineare quando spiega chiaramente il percorso logico che ha portato alla decisione, basandosi su prove legittimamente acquisite e senza contraddizioni interne.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 320 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28684/21 Vittuozzo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al vizio motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato contestato- oltre c formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fat ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di e sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi a giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022