Reato di evasione: i rischi di un ricorso generico
Il reato di evasione costituisce una grave violazione degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Quando un soggetto viene condannato per essersi sottratto alla custodia, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di difesa, ma deve rispondere a requisiti di specificità molto rigorosi. Recentemente, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un cittadino che ha tentato di contestare la propria condanna senza però offrire argomentazioni puntuali.
I fatti e il procedimento
Il caso trae origine da una condanna inflitta dalla Corte di Appello per il delitto previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la difesa non ha approfondito le ragioni per cui la sentenza di secondo grado sarebbe stata errata.
La decisione della Cassazione sul reato di evasione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sulla constatazione che i motivi presentati erano meramente riproduttivi di questioni già ampiamente trattate e correttamente risolte nei gradi precedenti. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito dei fatti.
Implicazioni della genericità dei motivi
Presentare motivi generici significa non confrontarsi con la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Questo errore procedurale preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di entrare nel vivo della questione, portando inevitabilmente al rigetto del ricorso e a pesanti sanzioni pecuniarie.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nell’assenza di specificità estrinseca del ricorso. I giudici hanno rilevato che le doglianze relative alle attenuanti e alla tenuità del fatto non indicavano quali elementi concreti fossero stati trascurati dai giudici di merito. Nel reato di evasione, la valutazione sulla gravità della condotta e sulla personalità del reo è affidata al giudice di merito; per ribaltare tale giudizio in Cassazione, è necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge manifesta, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è diventata definitiva, confermando la responsabilità penale per il reato di evasione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo esito evidenzia la necessità di una difesa tecnica estremamente precisa, capace di individuare e contestare specifici errori di diritto piuttosto che limitarsi a richieste di clemenza generiche.
Cosa rende un ricorso per evasione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non contestano specificamente i punti della sentenza impugnata.
Si può evitare la condanna per evasione se il fatto è lieve?
La legge prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma occorre dimostrare concretamente l’esiguità del danno.
Quali sono i costi di un ricorso respinto in Cassazione?
In caso di inammissibilità, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50509 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50509 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16608/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla configur della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sent impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 2 – 3 sentenz impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.