Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di reato di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione, specialmente quando i motivi proposti sono una mera riproposizione di argomentazioni già valutate nei gradi di merito. La decisione sottolinea come la Suprema Corte non possa riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Assenza Ingiustificata e Controlli di Polizia
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, condannato per essere evaso dalla propria abitazione. La violazione è stata accertata dalle forze di polizia che, in due occasioni distinte ma a distanza di soli venti minuti l’una dall’altra, non lo avevano trovato in casa durante i controlli di rito. L’imputato si era difeso sostenendo di non aver sentito suonare il campanello. Questa giustificazione, tuttavia, è stata ritenuta poco credibile, anche alla luce di un dettaglio significativo: durante i controlli, un cane presente all’interno dell’immobile aveva abbaiato, dimostrando che il suono del campanello era udibile.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Dopo la condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo contestava la ricostruzione dei fatti e la ritenuta responsabilità per il reato di evasione, insistendo sulla tesi di non aver percepito il suono del campanello. Il secondo motivo, invece, criticava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla natura riproduttiva dei motivi presentati.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che il primo motivo di ricorso era una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e confutata dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fugato ogni dubbio sull’effettiva evasione, sottolineando l’inverosimiglianza della versione del ricorrente, contraddetta dal latrato del cane. Non essendo emersi vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza d’appello, la Cassazione non poteva entrare nuovamente nel merito della valutazione dei fatti.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ampiamente e congruamente giustificato la sanzione irrogata. I giudici di merito avevano valorizzato elementi specifici quali la gravità del fatto, il comportamento processuale negativo e la ‘pessima personalità’ del soggetto, gravato da diversi e seri procedimenti penali. La decisione sulla pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito e, se correttamente motivata come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e correggere eventuali errori di diritto. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte con motivazione logica e coerente nei gradi precedenti, esso è destinato all’inammissibilità. La pronuncia conferma inoltre che la valutazione della personalità dell’imputato e dei suoi precedenti penali costituisce un valido criterio per la determinazione di una pena congrua e per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legge.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la colpevolezza dell’imputato?
La Corte ha confermato la colpevolezza basandosi sulla doppia assenza dell’imputato durante due controlli di polizia ravvicinati e sulla palese inverosimiglianza della sua giustificazione di non aver sentito il campanello, smentita dal fatto che un cane all’interno dell’abitazione aveva abbaiato.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la pena inflitta è stata giudicata congrua e giustificata dalla gravità del fatto, dal comportamento processuale negativo dell’imputato e dalla sua personalità negativa, come desumibile dai suoi vari e gravi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui sono stati dedotti vizi cumulativi di motivazione violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evas manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l’avvenuta evasione da parte del ricorrente che, in due occasioni, non si faceva trovare in casa in occasione del controllo personale di polizia effettuato a distanza di venti minuti l’uno dall’altro, al contempo smente che potesse non aver sentito il suono del campanello udito invece da un cane che abbaiava che era all’interno dell’immobile la cui presenza veniva negata senza alcuna allegazione al riguardo rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti della decisione ampiamente giustificati dalla sentenza che ha ritenuto congrua la pena irrogata valorizzando l gravità del fatto, il negativo comportamento processuale e la pessima personalità del COGNOME gravato da vari procedimenti penali anche gravi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.