Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5807 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5807 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26127/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025;
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memori risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha puntualmente motivato sia in ordine all’utilizzabilità del materiale probatori sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d’appello e della sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026