Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10220 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10220 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al dolo del reato di evasione, e con il secondo motivo, ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e sollecita un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione dettagliata e non manifestamente incongrua, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto l’imputato ha riportato una condanna per evasione e ha un processo pendente per tale delitto, e, comunque, la gravità della condotta di allontanamento dalla propria abitazione accertata esclude la ascrivibilità del fatto all’ambito applicativo dell’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato, peraltro, che l’applicazione della cause di non punibilità è stata richiesta solo genericamente in sede di discussione orale innanzi alla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.