Reato di Evasione: Quando lo Stato di Necessità Non Basta a Giustificare la Fuga
Il reato di evasione, disciplinato dall’articolo 385 del codice penale, punisce chi, legalmente arrestato o detenuto, si sottrae alla misura restrittiva. Tuttavia, esistono situazioni eccezionali, come lo stato di necessità, che possono giustificare tale condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa causa di giustificazione, sottolineando come le azioni dell’imputato debbano essere pienamente coerenti con l’emergenza dichiarata. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione dei giudici.
I Fatti del Caso: Domiciliari Violati per Recarsi dalla Vittima
La vicenda riguarda un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori. L’imputato si allontanava dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte. In sua difesa, sosteneva di aver agito per un’impellente necessità di recarsi in ospedale. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito ha rivelato una dinamica diversa: l’uomo si era prima recato presso l’abitazione della persona offesa del reato di stalking e solo successivamente si era diretto al pronto soccorso, il tutto senza aver preventivamente allertato le Forze dell’Ordine.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni dell’Imputato
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. L’omessa applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), sostenendo di aver agito per un grave problema di salute.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiusta.
Il Reato di Evasione e la Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi del ricorso infondati e riproduttivi di censure già correttamente respinte.
Le Motivazioni
In primo luogo, riguardo allo stato di necessità, la Corte ha evidenziato come la dinamica dei fatti smentisse la tesi difensiva. L’essersi recato prima presso l’abitazione della vittima di stalking e solo dopo in ospedale, senza contattare le autorità, è una condotta che integra pienamente il reato di evasione. Secondo i giudici, un’azione dettata da una reale emergenza sanitaria avrebbe imposto un percorso diretto verso il luogo di cura o una chiamata immediata alle forze dell’ordine o al 118. Il comportamento tenuto dall’imputato è stato giudicato incompatibile con la causa di giustificazione invocata.
In secondo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la loro concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e corretto il proprio diniego, facendo riferimento alle modalità della condotta e all’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. Tale valutazione, essendo immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: per poter invocare con successo lo stato di necessità come giustificazione per il reato di evasione, la condotta dell’imputato deve essere coerente, proporzionata e unicamente finalizzata a fronteggiare il pericolo imminente. Qualsiasi deviazione da questo percorso, specialmente se comporta un contatto o un avvicinamento alla vittima del reato per cui si è sottoposti a misura cautelare, annulla la validità della scriminante. La decisione sottolinea inoltre l’ampia discrezionalità dei giudici di merito nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, un giudizio difficilmente contestabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
È possibile giustificare il reato di evasione con uno stato di necessità?
Sì, in linea di principio è possibile, ma solo a condizione che il comportamento sia la conseguenza diretta e proporzionata di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, e che non vi fossero altre alternative per evitarlo. Nel caso esaminato, la giustificazione è stata esclusa.
Perché la Corte ha ritenuto che non sussistesse lo stato di necessità?
La Corte ha escluso lo stato di necessità perché l’imputato, invece di recarsi immediatamente in ospedale o allertare le autorità, si è prima diretto presso l’abitazione della persona offesa del reato per cui era ai domiciliari. Questo comportamento è stato ritenuto incompatibile con una situazione di reale ed impellente necessità.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
Può essere contestata solo se la decisione del giudice di merito è viziata da un errore di legge o da una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la scelta di concedere o negare le attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, con cui si censura l’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., la Corte d’appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ‘ha ritenuto, alla luce dell’accertata dinamica dei fatti, pienamente integrato il delitto di evasione, dal momento che il ricorrente si allontanava dalla propria abitazione per recarsi presso quella della persona offesa del reato di atti persecutori per il quale lo stesso era ristretto agli arresti domiciliari, per poi recars all’ospedale senza aver previamente allertato le Forze dell’ordine dell’avvenuto allontanamento (cfr. sentenza iimpugnata, pag. 4);
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello – nell’esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità – ha ritenuto ostativi alla concessione di tale beneficio le modalità della condotta nonché l’assenza di elementi positivamente valorizzabili;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.