Reato di Evasione: Quando la Giustificazione Inattendibile Rende il Ricorso Inammissibile
Il reato di evasione, disciplinato dall’articolo 385 del Codice Penale, sanziona chi, trovandosi in stato di arresto o detenzione, si sottrae alla misura restrittiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni della manifesta infondatezza del ricorso quando le giustificazioni addotte dall’imputato appaiono palesemente inverosimili. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale presso la propria abitazione, veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione. Secondo la ricostruzione, l’uomo aveva ottenuto l’autorizzazione a recarsi in Tribunale durante la mattinata. Tuttavia, non solo non si presentava presso gli uffici giudiziari, ma faceva la sua comparsa solo nel pomeriggio presso un Commissariato di Polizia, fornendo una giustificazione giudicata del tutto inverosimile.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato come manifestamente infondato. Questa decisione conferma la validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello e cristallizza alcuni principi fondamentali in materia di evasione e onere della prova.
L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della palese inconsistenza delle argomentazioni difensive. La Cassazione non entra nel merito di una nuova valutazione dei fatti, ma si limita a verificare la logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i giudici di secondo grado avevano spiegato in modo puntuale e logico perché la condotta dell’imputato integrasse il reato di evasione.
Analisi sul reato di evasione e le motivazioni della Corte
La Corte ha evidenziato come il periodo di assenza dall’abitazione fosse stato notevolmente superiore a quello strettamente necessario per raggiungere il Tribunale. Questo elemento, unito alla mancata presentazione presso la sede autorizzata e alla comparsa tardiva in un luogo diverso (il Commissariato), ha costituito un quadro probatorio schiacciante. La giustificazione fornita dall’imputato è stata liquidata come inverosimile, non essendo in grado di scalfire la logicità delle conclusioni a cui era pervenuta la Corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si basa su un principio cardine: non è sufficiente presentare un ricorso, ma è necessario che questo si fondi su censure specifiche, logiche e non palesemente prive di fondamento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato due elementi cruciali: l’oggettiva estensione temporale dell’allontanamento e la debolezza della giustificazione offerta. L’autorizzazione a recarsi in un luogo specifico per un tempo determinato non può trasformarsi in un permesso di libera circolazione. L’assenza prolungata e ingiustificata configura, pertanto, una violazione consapevole e volontaria delle prescrizioni imposte, integrando pienamente gli estremi del reato di evasione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che, di fronte a una motivazione logica e coerente della sentenza di merito, un ricorso basato su giustificazioni inverosimili è destinato all’inammissibilità. Per chi si trova sottoposto a misure restrittive, è fondamentale rispettare scrupolosamente le prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Qualsiasi allontanamento deve essere strettamente funzionale allo scopo autorizzato e ogni eventuale imprevisto deve essere tempestivamente comunicato e adeguatamente documentato. In assenza di tali cautele, il rischio di una condanna per il reato di evasione, con le relative conseguenze processuali ed economiche, diventa una certezza.
Quando un ricorso per il reato di evasione viene considerato manifestamente infondato?
Un ricorso viene considerato manifestamente infondato quando la censura mossa alla sentenza precedente è priva di qualsiasi fondamento giuridico o logico. Nel caso specifico, è stata ritenuta tale perché la giustificazione fornita per la prolungata assenza dall’abitazione era palesemente inverosimile.
Quali elementi ha valutato la Corte per confermare la condanna per reato di evasione?
La Corte ha considerato due elementi principali: la durata dell’assenza dall’abitazione, giudicata notevolmente superiore a quella necessaria per lo scopo autorizzato, e l’inverosimiglianza della giustificazione addotta dall’imputato per spiegare il suo comportamento.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, che deve pagare sia le spese del procedimento giudiziario sia una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il 21/09/1974
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
considerato, invero, che in relazione alla affermazione di penale responsabilità, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale rilevando come il periodo di assenza dall’abitazione fosse notevolmente superiore rispetto a quello necessario per raggiungere il Commissariato, deponendo in tal senso la circostanza che, nonostante autorizzato a recarsi in Tribunale al mattino, non vi giungeva presentandosi solo nel pomeriggio in Commissariato, ove adduceva una giustificazione inverosimile (cfr. pagg. 3, 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024