Reato di Evasione: La Cassazione Conferma, Ricorso Inammissibile se Ripetitivo
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specialmente per il reato di evasione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi validi, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La condanna era stata confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. La sua tesi difensiva si basava su un punto specifico: sosteneva di non essersi sottratto volontariamente al controllo, ma di non aver semplicemente sentito il suono del citofono utilizzato dalle forze dell’ordine per verificare la sua presenza in casa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici, il motivo presentato non solo era “manifestamente infondato”, ma costituiva anche una mera riproduzione di una censura già adeguatamente analizzata e confutata dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni e la conferma del reato di evasione
La parte centrale della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fugato ogni dubbio circa la responsabilità dell’imputato. La sentenza di secondo grado aveva descritto con accuratezza le modalità del controllo, effettuate non solo tramite l’uso del campanello ma anche con una cadenza reiterata nel tempo.
Il punto cruciale, sottolineato dai giudici, è che questi controlli erano stati condotti con le stesse identiche modalità di verifiche precedenti che, invece, avevano avuto esito positivo. Questo fatto smentiva in modo logico e convincente l’assunto del ricorrente di non aver potuto sentire il citofono. Se lo aveva sentito in occasioni precedenti, non c’era motivo per cui non avrebbe dovuto sentirlo anche durante il controllo che ha portato all’accusa per il reato di evasione. Pertanto, il ricorso non presentava alcun vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già dimostratasi inconsistente.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito. Per avere una possibilità di successo, deve evidenziare specifici e reali vizi di legittimità della sentenza impugnata, come un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso che comporta unicamente ulteriori costi per il ricorrente. La decisione conferma la solidità della valutazione compiuta dai giudici di merito, che avevano correttamente escluso ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi e validi motivi di diritto.
Qual era la principale linea difensiva dell’imputato?
L’imputato sosteneva di non aver commesso evasione perché non avrebbe sentito il suono del citofono durante il controllo delle forze dell’ordine, e quindi la sua assenza alla verifica non era intenzionale.
Come è stata smentita la tesi difensiva dell’imputato?
La Corte ha evidenziato che i controlli erano stati effettuati con modalità accurate e reiterate, le stesse utilizzate in precedenti occasioni in cui l’imputato aveva risposto. Questo ha dimostrato l’inconsistenza della sua giustificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla riten responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di ide censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l’avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modal del controllo effettuato sia per mezzo dell’utilizzo del campanello sia attraverso la sua cad reiterata dopo un’ora, smentendo l’assunto che il ricorrente potesse non aver sentito il suo del citofono valorizzando i precedenti controlli che avevano dato differente esito nonosta fossero stati condotti attraverso le stesse modalità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.