Reato di Evasione: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Con l’ordinanza n. 14796 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di reato di evasione e lesioni personali, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso e sulla configurazione del delitto. L’analisi della Suprema Corte ribadisce principi consolidati sia in materia di diritto penale sostanziale che processuale, evidenziando quando un ricorso risulti manifestamente infondato o generico.
I Fatti del Caso: Dagli Arresti Domiciliari all’Aggressione
La vicenda riguarda un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che violava la prescrizione di rimanere nella propria abitazione. Durante questa uscita non autorizzata, l’uomo aveva avuto uno scontro con un’altra persona, sfociato in un’aggressione fisica. Le indagini avevano accertato l’uso di un coltello e le lesioni riportate dalla vittima erano state debitamente certificate. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sua responsabilità penale con sentenza del 27 aprile 2023. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Difesa
La difesa dell’imputato si basava principalmente su due motivi distinti:
1. Carenza di prova: Il ricorrente contestava la valutazione delle prove, sostenendo che la sua colpevolezza si basasse unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa. A suo dire, non vi erano elementi sufficienti a dimostrare né l’uscita dall’abitazione né lo scontro fisico.
2. Particolare tenuità del fatto: In subordine, la difesa chiedeva alla Corte di riconsiderare l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, che la Corte d’Appello aveva escluso.
L’Inammissibilità del Ricorso e il Reato di Evasione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, che non riuscivano a scalfire la solidità della motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità del Primo Motivo
La Cassazione ha sottolineato come il primo motivo fosse non solo infondato, ma anche generico. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la sua decisione su una pluralità di fonti di prova e non solo sulle dichiarazioni della vittima. L’uscita dall’abitazione, l’aggressione e l’uso del coltello erano stati ampiamente comprovati. Inoltre, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale relativo al reato di evasione: per la sua configurazione, non è richiesta la volontà di sottrarsi in modo permanente ai controlli delle forze dell’ordine, ma è sufficiente la semplice violazione della prescrizione di permanere nel luogo di detenzione domiciliare.
La Richiesta di Rivalutazione del Merito
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La richiesta di applicare la particolare tenuità del fatto si traduceva in una sollecitazione a compiere una nuova e diversa valutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di escludere la particolare tenuità del fatto fosse stata corretta e non arbitraria. I giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato elementi ostativi, come le modalità violente della condotta, sfociata in un’aggressione con lesioni personali, e i precedenti penali del ricorrente. Questi ultimi, in particolare, delineavano un quadro di abitualità nel commettere reati, una condizione che per legge impedisce l’applicazione di tale beneficio. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento in ogni sua parte, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi chiave. In primo luogo, il reato di evasione è un reato di pericolo che si perfeziona con la sola violazione dell’obbligo di permanenza, indipendentemente dall’intento dell’agente. In secondo luogo, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure devono riguardare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non possono limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti già vagliati dai giudici dei gradi precedenti. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e pertinenti, pena la dichiarazione di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
Cosa è sufficiente per configurare il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Per configurare il reato di evasione è sufficiente la semplice violazione della prescrizione di rimanere nel luogo di detenzione. Non è necessaria la volontà di sottrarsi in modo permanente ai controlli.
La Corte di Cassazione può riconsiderare l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione non può compiere una nuova valutazione del merito. La richiesta di applicare la particolare tenuità del fatto, se già motivatamente esclusa dal giudice precedente, è inammissibile in sede di legittimità.
Perché nel caso di specie è stata esclusa la particolare tenuità del fatto?
È stata esclusa perché la Corte ha valutato le modalità della condotta, sfociata in un’aggressione con lesioni personali, e i precedenti penali dell’imputato, che indicavano un’abitualità nel comportamento illecito, condizione ostativa all’applicazione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, in quanto non si confronta pienamente con la motivazione, nella quale è stato posto in evidenza come il fatto dell’uscita del ricorrente dalla sua abitazione e quello dello scontro con Munteanu fossero comprovati da plurime fonti di prova e non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, essendo emerso anche l’uso di un coltello ed essendo state certificate le lesioni riportate dalla vittima, fermo restando che ai fini del delitto di evasione non rileva la volontà di sottrarsi permanentemente ai controlli, ma la violazione della prescrizione inerente alla permanenza nell’abitazione;
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, preclusa in questa sede’ con riferimento all’ipotesi della particolare tenuità del fatto, non arbitrariamente esclusa dalla Corte che ha valorizzato le modalità della condotta, sfociata in un’aggressione, da cui erano derivate lesioni personali, rilevando inoltre come anche alla luce dei precedenti fosse ravvisabile l’abitualità che assume connotazione ostativa;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prideite