Reato di Evasione: Inammissibile il Ricorso che Chiede una Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6128 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso in esame riguarda un’imputazione per reato di evasione e offre spunti cruciali sulla differenza tra un legittimo vizio di motivazione e un tentativo di ridiscutere i fatti già accertati.
I Fatti del Caso
I fatti alla base della vicenda sono semplici ma significativi. Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, risultava assente durante un controllo delle forze dell’ordine presso la sua abitazione alle ore 20:43. Successivamente, un altro controllo effettuato alle 21:45 dava esito nuovamente negativo.
La difesa dell’imputato si basava sulla necessità di recarsi presso un presidio ospedaliero per un malore. Tuttavia, le risultanze investigative hanno dimostrato che l’uomo si era presentato in ospedale solo alle ore 22:06, ben dopo entrambi i controlli. Inoltre, dopo la visita, veniva dimesso con una diagnosi di “toracalgia a basso rischio”, indicando una condizione non grave.
Sulla base di questi elementi, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano ritenuto integrata la condotta del reato di evasione, condannando l’imputato.
Il Ricorso per Cassazione e il Presunto Travisamento della Prova
Avverso la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di “travisamento della prova”. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero interpretato in modo errato le prove, in particolare riguardo alla sua presenza in ospedale. L’intento era quello di dimostrare che la sua assenza dal domicilio era giustificata da una causa di forza maggiore, ovvero la necessità di cure mediche.
La Decisione della Corte sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. Gli Ermellini hanno sottolineato che, dietro l’apparente denuncia di un vizio di travisamento della prova, il ricorso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità.
Il compito della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti e decidere se l’imputato “potesse trovarsi” o meno in ospedale in un determinato frangente. Il suo ruolo è verificare se la valutazione compiuta dai giudici di merito sia stata logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra il controllo di legittimità e il giudizio di merito. I giudici della Corte d’Appello avevano compiuto una valutazione non illogica dei fatti: l’assenza dell’imputato era stata accertata in due momenti diversi (20:43 e 21:45), mentre il suo accesso al presidio ospedaliero era avvenuto solo alle 22:06. Questa discrepanza temporale rendeva pienamente sostenibile la conclusione che, al momento dei controlli, l’imputato non si trovasse né presso la sua abitazione né in ospedale, integrando così il reato di evasione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale ragionamento fosse immune da censure, poiché basato su una lettura coerente degli elementi probatori. Il ricorso, pertanto, non denunciava un errore nella lettura di una prova specifica, ma esprimeva un mero dissenso rispetto all’interpretazione dei fatti data dai giudici, cercando un nuovo giudizio che la Cassazione non può offrire.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la denuncia del vizio di travisamento della prova non può essere utilizzata come un pretesto per sollecitare la Suprema Corte a riconsiderare il merito di una vicenda. Affinché un ricorso sia ammissibile, deve indicare un errore specifico e palese nella lettura di un atto processuale, dimostrando che, senza quell’errore, la decisione sarebbe stata diversa. Nel caso di specie, non vi è stato alcun errore di lettura, ma solo una valutazione di fatto, logicamente motivata, che il ricorrente voleva contestare. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione dell’inammissibilità del ricorso.
Cosa si intende per reato di evasione in questo contesto?
Il reato di evasione si configura quando una persona, legalmente ristretta nella propria abitazione (come per gli arresti domiciliari), se ne allontana senza autorizzazione. In questo caso, l’assenza ingiustificata durante i controlli di polizia è stata considerata sufficiente per integrare il reato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare un errore di diritto o un vizio logico palese della sentenza (come il travisamento della prova), mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito e non può sostituire la propria valutazione a quella, non illogica, dei giudici precedenti.
La necessità di cure mediche giustifica sempre l’allontanamento dal domicilio?
No, non sempre. Sebbene una grave e improvvisa necessità medica possa costituire una giustificazione, essa deve essere provata. In questo caso, il fatto che l’imputato si sia recato in ospedale solo ore dopo i controlli e per una patologia di lieve entità ha fatto ritenere ai giudici che l’alibi non fosse credibile e che l’assenza fosse ingiustificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l’apparente denuncia del vizio di travisamento della prova, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione del negativo riscontro dell’accesso all’ospedale (ove era risultato assente alla chiamata alle ore 20:43) e del negativo controllo presso l’abitazione delle ore 21:45 che l’imputato potesse trovarsi, in tale frangente, presso il Presidio Ospedaliero ove si recava solo alle ore 22:06 e, sottoposto a visita, veniva dimesso per “toracalgia a basso rischio”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore