Reato di evasione: basta un passo fuori casa
Il reato di evasione dagli arresti domiciliari è una questione che la giurisprudenza tratta con estremo rigore. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione, a prescindere dalla sua durata o dalla distanza percorsa, configura il delitto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le logiche giuridiche e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Messina per essere evaso dagli arresti domiciliari. L’imputato ha contestato la decisione di secondo grado, sollevando diverse questioni dinanzi alla Suprema Corte. In particolare, ha messo in discussione la sussistenza stessa del reato, ha richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e l’interpretazione del reato di evasione
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio con tre argomentazioni principali:
1. Sulla configurabilità del reato: Ha sostenuto che la sua condotta non integrasse gli estremi del reato di evasione.
2. Sulla particolare tenuità del fatto: Ha chiesto che il suo comportamento venisse considerato di minima offensività, tale da non meritare una sanzione penale.
3. Sulle attenuanti generiche: Ha richiesto una riduzione della pena in virtù di circostanze non specificate ma ritenute meritevoli di considerazione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi presentati come generici e, in parte, inammissibili.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la conferma della condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito di tutte le questioni, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato dettagliatamente perché ogni singolo motivo di ricorso fosse infondato o inammissibile.
Per quanto riguarda la contestazione principale sul reato di evasione, i giudici hanno ribadito l’orientamento consolidato secondo cui integra il reato previsto dall’art. 385 c.p. qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Non assumono alcun rilievo né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno i motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua e puntuale su questo aspetto.
Relativamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), la Cassazione ha evidenziato la genericità del motivo. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata per negare il beneficio, basandosi su:
– La gravità del fatto e l’intensità del dolo.
– L’esperienza criminale dell’imputato (definito ‘pluripregiudicato’), che implica una piena consapevolezza dell’obbligo di rispettare le prescrizioni.
– Il maggiore pericolo derivante dalla violazione della misura da parte di un soggetto con precedenti.
Infine, il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente processuale: era stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni che implicano valutazioni di fatto (come l’opportunità di concedere le attenuanti) se non sono state prima sottoposte al giudice di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea di estremo rigore della giurisprudenza in materia di reato di evasione. Il messaggio è chiaro: il rispetto delle misure cautelari come gli arresti domiciliari è assoluto e non ammette deroghe autogestite. Qualsiasi allontanamento, anche minimo, è sufficiente per integrare il reato. Inoltre, la vicenda sottolinea l’importanza di una corretta strategia processuale: le richieste, come quella per le attenuanti, devono essere avanzate nei giusti gradi di giudizio, poiché la Corte di Cassazione non è la sede per recuperare omissioni o introdurre nuove valutazioni sui fatti.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza richiamato dalla Corte, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza dello spostamento o dai motivi che inducono il soggetto a violare la misura.
Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte non l’ha applicata perché la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato il diniego, considerando la gravità del fatto, l’intensità del dolo e l’esperienza criminale dell’imputato (pluripregiudicato), elementi che indicavano una maggiore pericolosità e la piena consapevolezza della violazione commessa.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione la concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile. La Corte ha dichiarato inammissibile tale richiesta perché è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può compiere valutazioni di fatto, come quella sulla concessione delle attenuanti, che non siano state preventivamente sottoposte al giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43016 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità risp puntuale motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richies l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo al uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui inte il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo in merito alla no applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivaz sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell’intensità del dolo, essendovi una correlazione tra la esperienza criminale dell’imputato e la consapevolezza della importanza rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, oltre che tra l’entità dell pericolo maggiore insito nella trasgressione della misura ad opera di un sogget pluripregiudicato, in assenza di indicazioni sulla durata e effettive ragioni dell’allontanam ritenuto che il motivo riferito alla mancata concessione delle attenuanti generic inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponen valutazioni di fatto precluse;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Corsigliere estensore
Il Presidente
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