Reato di Evasione: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Il reato di evasione dagli arresti domiciliari è una questione delicata che la giurisprudenza tratta con particolare rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare integra il reato, a prescindere dalla durata o dalla distanza percorsa. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: L’allontanamento dagli Arresti Domiciliari
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma per il delitto di evasione. Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Di fronte alla Suprema Corte, ha contestato la decisione dei giudici di merito, sostenendo, tra le altre cose, la mancanza di motivazione sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato e chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte: Irrilevanza della Durata della Fuga nel Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno affrontato due punti centrali sollevati dalla difesa.
Il Primo Motivo: la Configurazione del Reato
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso generico, poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e puntuale. Si è uniformata all’orientamento consolidato secondo cui, per integrare il reato di evasione, è sufficiente un qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione. Non assumono alcun rilievo né la durata dell’assenza, né la distanza dello spostamento, né tantomeno i motivi che hanno spinto il soggetto a eludere la vigilanza.
Il Secondo Motivo: l’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile. La Corte di merito aveva escluso l’oggettiva tenuità del fatto basandosi sulle modalità della condotta. In particolare, ha evidenziato la “particolare intensità del dolo”, desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento e dal successivo tentativo di eludere il controllo con la fuga. La Cassazione ha specificato che tali valutazioni, non presentando vizi logici evidenti, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la tutela del bene giuridico protetto dall’art. 385 c.p., che non è solo l’impedimento fisico dell’imputato, ma l’autorità stessa delle decisioni giudiziarie. Qualsiasi violazione volontaria del vincolo imposto con gli arresti domiciliari lede questa autorità. In secondo luogo, il principio per cui la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito, che la Cassazione può rivedere solo in caso di manifesta illogicità, assente in questo caso. L’intensità del dolo, manifestata dal tentativo di fuga, è stata considerata un elemento decisivo per negare il beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la tolleranza verso chi viola gli arresti domiciliari è pari a zero. Chiunque si trovi in questa condizione deve essere consapevole che anche un’assenza di pochi minuti o per ragioni apparentemente futili può portare a una condanna per il reato di evasione. Inoltre, la possibilità di invocare la particolare tenuità del fatto si riduce drasticamente quando la condotta denota una chiara volontà di sottrarsi al controllo dello Stato. La decisione comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un ricorso infondato.
Qualsiasi allontanamento non autorizzato dagli arresti domiciliari integra il reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento confermato dalla Corte di Cassazione, qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, senza autorizzazione, è sufficiente per configurare il reato, indipendentemente dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dalle motivazioni.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di evasione?
In teoria sì, ma la sua applicazione è esclusa quando le modalità della condotta dimostrano una particolare intensità del dolo. Nel caso specifico, l’arbitrarietà dell’allontanamento e il tentativo di fuga sono stati considerati elementi ostativi al riconoscimento di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e applicato in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33048 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARINO il 16/04/1979
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 14128/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento e dal tentativo di eludere il controllo con la fuga, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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