Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5832 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5832 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 26388/25 Minteh
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., r manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi, là dove ne esclude l’applicabilità alla luce d precedenti penali della stessa indole a carico dell’imputato, in quan espressione di una condizione di insofferenza dello stesso al rispetto delle reg di vita associata (si veda p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo all’eccessività della pena e, in particolare, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di all’art. 385 co. 4 cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando l’intensità del dolo e la gravità della condotta, risultando irrilevanti i motivi dell’allontanam nonché il rientro spontaneo dell’imputato presso il luogo di esecuzione dell misura degli arresti domiciliari (si vedano pp. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026