Reato di Evasione: Anche un Breve Allontanamento Può Costare Caro
L’interpretazione delle norme sugli arresti domiciliari è spesso al centro di dibattiti giuridici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la severità con cui viene valutato il reato di evasione, anche quando l’allontanamento dal domicilio è di breve durata o distanza. Questa decisione sottolinea come la violazione delle prescrizioni imposte da una misura restrittiva possa avere conseguenze significative, escludendo l’applicazione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Allontanamento Durante gli Arresti Domiciliari
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura della custodia domiciliare, che aveva proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di evasione. I fatti erano chiari: l’imputato era stato trovato dalla polizia giudiziaria ad una distanza di almeno 400 metri dalla sua abitazione. Era seduto vicino a un ristorante, impegnato in una conversazione con un’altra persona. Questo allontanamento, definito ‘consistente’ nel tempo e nello spazio, è stato l’elemento centrale della contestazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali, cercando di smontare la decisione dei giudici di merito.
La Tesi della Particolare Tenuità del Fatto
In primo luogo, la difesa ha sostenuto la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, omettendo di considerare elementi cruciali come l’effettivo tempo trascorso fuori casa e l’assenza di una reale volontà di sottrarsi alla misura restrittiva.
La Contestazione sulla Recidiva
Il secondo motivo di ricorso riguardava la recidiva. La difesa riteneva che la Corte d’Appello avesse ritenuto la recidiva in modo ‘apodittico’, ovvero affermandola senza una spiegazione concreta di come i precedenti penali indicassero una maggiore inclinazione a delinquere o avessero influenzato il comportamento attuale.
La Decisione della Corte: perché il ricorso sul reato di evasione è stato respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la solidità della decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno ritenuto che le motivazioni della sentenza impugnata fossero complete e prive di vizi logici.
L’Allontanamento non è di “Particolare Tenuità”
Sul primo punto, la Cassazione ha evidenziato che l’allontanamento di 400 metri per un lasso di tempo consistente, senza fornire valide giustificazioni, è di per sé un comportamento che esclude la ‘particolare tenuità’. Il semplice fatto di trovarsi in un luogo diverso da quello prescritto, impegnato in attività personali, integra pienamente il reato di evasione, rendendo irrilevante la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p.
La Valutazione sulla Pericolosità dell’Imputato
Riguardo alla recidiva, la Corte ha specificato che la valutazione sulla maggiore pericolosità dell’imputato, basata sui suoi precedenti, costituisce un giudizio di fatto. Questo tipo di valutazione, se motivato come nel caso di specie, non può essere messo in discussione in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva legittimamente ritenuto che i precedenti penali fossero un chiaro indicatore di una maggiore pericolosità sociale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un principio cardine: il rispetto delle misure restrittive della libertà personale è assoluto. L’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, anche per una distanza apparentemente modesta, interrompe il controllo dell’autorità giudiziaria e viola la finalità della misura stessa. La Corte ha ritenuto che la risposta della Corte d’Appello fosse completa e logicamente coerente, respingendo le argomentazioni della difesa come una semplice reiterazione di motivi già correttamente valutati e disattesi nel grado precedente. La condotta dell’imputato, allontanatosi per un tempo e una distanza significativi, è stata considerata una palese violazione delle prescrizioni, sufficiente a giustificare la condanna e a negare la causa di non punibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un orientamento consolidato: il reato di evasione è un delitto contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e la sua gravità non è determinata solo dalla distanza percorsa o dal tempo trascorso, ma dal semplice fatto di essersi sottratti al controllo. La decisione conferma che i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutare la pericolosità di un imputato sulla base dei suoi precedenti (recidiva), e tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Un allontanamento di poche centinaia di metri dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’ordinanza in esame, allontanarsi di almeno 400 metri dal luogo di detenzione domiciliare per un tempo consistente e senza giustificazione integra il reato di evasione.
È possibile ottenere la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ in caso di evasione?
Nel caso specifico, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), considerando l’allontanamento protratto e la distanza significativa come elementi che rendono l’offesa non tenue.
Come incide la presenza di precedenti penali (recidiva) sulla valutazione del reato di evasione?
La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, secondo cui la recidiva e i precedenti reati sono indicativi di una maggiore pericolosità dell’imputato, un fattore che può influenzare la valutazione complessiva del fatto e la decisione sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME, che deduce: 1) la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione (non sarebbe stato indicato il tempo trascorso tra l’allontanamento e il rientro; non sarebbe stata argomentata la volontà dell’imputato di sottrarsi alle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva né l’abitualità della condotta né, ancora, la rilevanza di comportamenti successivi ai fatti); 2) la recidiva (ritenuta apoditticamente, senza chiarire in quale misura la pregressa condotta delittuosa indicasse un’inclinazione a delinquere e come abbia influenzato quella attuale);
rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui il Giudice dell’appello ha risposto in modo completo e non manifestamente illogico, avendo: quanto al primo motivo, osservato che l’imputato si era allontanato di almeno 400 m dal luogo di custodia domiciliare e per un lasso di tempo consistente, essendo stato visto dalla polizia giudiziaria seduto vicino a un ristorante impegnato in una conversazione con altro soggetto, senza addurre consistenti giustificazioni di tale protratto allentamento; quanto al secondo motivo, ritenuto – con motivazione in fatto non sindacabile da questa Corte – che la recidiva contestata e ritenuta in sentenza fosse indicativa di una maggiore pericolosità dell’imputato, già condannato per vari reati;
ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presid nte