Il Reato di Evasione: Quando l’Allontanamento è Sempre Punibile
Il reato di evasione è un tema delicato nel nostro ordinamento, spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi consolidati, chiarendo i limiti invalicabili per chi si trova agli arresti domiciliari e le ragioni per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la decisione per capire meglio la logica dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Torino per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questionobili relative alla valutazione delle prove, all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa su tre punti principali:
1. Errata valutazione del materiale probatorio: Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero apprezzato correttamente le prove, in particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato (il dolo).
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si sosteneva che l’allontanamento, per le sue modalità, fosse di così lieve entità da meritare la non punibilità.
3. Trattamento sanzionatorio: Si contestava il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche, pur concesse, e la recidiva contestata, chiedendone un’applicazione più favorevole.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso.
Il Reato di Evasione secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito un principio cardine in materia di reato di evasione: qualsiasi allontanamento volontario dal luogo degli arresti domiciliari, effettuato senza autorizzazione, integra il reato. Non assumono rilevanza, ai fini della configurabilità del crimine, né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno le motivazioni personali che hanno spinto il soggetto a violare la misura cautelare. I giudici hanno sottolineato come la valutazione dei fatti e delle prove sia di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione è solo quello di verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione, che nel caso di specie è stata ritenuta congrua e adeguata.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
Analizzando i singoli motivi, la Corte ha spiegato perché nessuno di essi potesse trovare accoglimento:
* Sulla valutazione delle prove: Le argomentazioni del ricorrente miravano a ottenere una nuova e diversa lettura dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e coerente, e tale valutazione è insindacabile.
* Sulla particolare tenuità del fatto: Anche in questo caso, la valutazione spetta al giudice di merito. La Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. tenendo conto delle specifiche modalità dell’allontanamento (distanza e durata). Tale giudizio, non essendo manifestamente illogico, non poteva essere messo in discussione.
* Sulle attenuanti generiche: I giudici hanno rilevato che le attenuanti erano state effettivamente concesse, ma correttamente bilanciate in un giudizio di equivalenza con la recidiva. Anche questa è una valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile se adeguatamente motivata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Cassazione di comportarsi come un terzo grado di giudizio nel merito, rivalutando prove e circostanze già esaminate approfonditamente dalla Corte d’Appello. La Corte ha chiarito che il suo compito non è decidere se la valutazione del giudice precedente sia la ‘migliore’ possibile, ma solo se sia esente da vizi logici o violazioni di legge. In assenza di tali vizi, la decisione impugnata diventa definitiva. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende è la conseguenza diretta, prevista dall’art. 616 c.p.p., per chi presenta un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la consolidata interpretazione del reato di evasione come reato di pericolo formale, che si perfeziona con il semplice fatto di allontanarsi dal luogo di detenzione. Per chi si trova in regime di arresti domiciliari, il messaggio è inequivocabile: non esistono violazioni ‘minori’ o ‘giustificabili’. Per gli operatori del diritto, la decisione è un monito sull’importanza di strutturare i ricorsi per cassazione esclusivamente su questioni di diritto (errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza citato dalla Corte, qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione integra il reato di evasione, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza dello spostamento o dai motivi che hanno indotto il soggetto ad eludere la vigilanza.
È possibile ottenere l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) in caso di evasione di breve durata?
Non automaticamente. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la valutazione sulla tenuità del fatto spetta al giudice di merito, che nel caso specifico l’aveva esclusa considerando le modalità della condotta (distanza e durata). Se tale valutazione non presenta vizi logici evidenti, non è sindacabile in sede di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29511 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto tenuto conto della distanza e della durata dell’allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che sono state in realtà già applicate sia pure in rapporto di equivalenza con la recidiva;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
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