Reato di Evasione: la Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso contro una condanna per il reato di evasione. Quando un soggetto si sottrae a una misura restrittiva della libertà personale, le giustificazioni che può addurre in sua difesa devono superare un vaglio molto rigoroso, soprattutto in sede di legittimità. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui il ricorrente ha tentato, senza successo, di far valere diverse argomentazioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale, ovvero evasione. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. L’esistenza di una causa di giustificazione, lo stato di necessità (art. 54 c.p.), che a suo dire avrebbe dovuto escludere la punibilità.
2. La sproporzione della pena inflitta, sostenendo che la misura detentiva da cui era evaso si era successivamente rivelata illegittima.
3. La genericità della motivazione sulla gravità del reato e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso.
L’Analisi della Corte sul Reato di Evasione
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati del diritto processuale e penale. Ogni motivo del ricorrente è stato smontato sulla base di specifiche ragioni giuridiche che meritano un approfondimento.
La Questione dello Stato di Necessità
Il primo motivo, relativo all’esimente dello stato di necessità, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che tale valutazione attiene al merito dei fatti, già ampiamente e adeguatamente affrontato dalla Corte d’Appello. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di grado inferiore, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
La Legittimità dell’Arresto e il Reato di Evasione
Il punto più interessante della decisione riguarda il secondo motivo. Il ricorrente sosteneva che la pena fosse ingiusta perché la detenzione da cui era evaso era stata successivamente dichiarata illegittima. La Corte ha respinto questa tesi in modo netto, affermando un principio fondamentale: la legalità di una misura restrittiva della libertà personale, ai fini della configurabilità del reato di evasione, deve essere valutata con riferimento esclusivo al momento in cui la misura viene eseguita.
In altre parole, non rileva che, in un secondo momento, un altro giudice abbia revocato o annullato il provvedimento. Al momento della fuga, l’ordine dell’autorità era valido ed efficace, e il dovere di rispettarlo sussisteva pienamente. Qualsiasi valutazione successiva è irrilevante per escludere il reato. La Corte ha inoltre dichiarato il motivo inammissibile anche perché non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Infine, gli altri due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati liquidati come generici. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato specificamente con le argomentazioni dettagliate fornite dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una lamentela astratta, ma deve indicare con precisione il vizio logico o giuridico della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità si fondano su tre pilastri. Primo, la netta separazione tra giudizio di fatto (riservato ai tribunali di merito) e giudizio di legittimità (proprio della Cassazione). Secondo, il principio secondo cui la validità di un atto giuridico si valuta al momento in cui esso produce i suoi effetti, senza che eventi successivi possano retroattivamente cancellare il disvalore di una condotta illecita come l’evasione. Terzo, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di articolare critiche puntuali e non mere doglianze generali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che per contestare una condanna per il reato di evasione non è sufficiente riproporre questioni di fatto o lamentarsi genericamente della pena. È necessario dimostrare un vizio giuridico specifico nella sentenza impugnata. In particolare, la successiva declaratoria di illegittimità della misura restrittiva non costituisce una giustificazione per l’evasione commessa quando la misura era in vigore. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della definitività della sua condanna.
È possibile giustificare un reato di evasione sostenendo che l’arresto si è poi rivelato illegittimo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la legalità dell’arresto o della detenzione ai fini del reato di evasione va valutata esclusivamente al momento dell’esecuzione della misura. Un successivo annullamento del provvedimento non cancella il reato commesso.
Cosa significa che un motivo di ricorso in Cassazione è “generico”?
Significa che il motivo si limita a una lamentela astratta senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare in modo preciso il punto della decisione che si ritiene errato e le ragioni giuridiche di tale errore.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti del caso, come la sussistenza di uno stato di necessità?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o i fatti del caso, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria. La valutazione dei fatti spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 385 cp;
rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, reiterando una questione di fatto – in ordine alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. – rispetto alla quale la Corte di appello ha reso una motivazione esaustiva ed esente da censure rilevabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo, relativo alla sproporzione del trattamento sanzionatorio a fronte di una misura detentiva che, successivamente, risultava illegittimamente disposta, è inammissibile in quanto non proposta in sede di appello e fondata su elementi fattuali non rilevabili in questa sede; peraltro, la tesi in diritto è manifestamente infondata, dovendosi applicare il principio secondo cui la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez.6, n.34083 del 25/6/2013, Rv.256554);
ritenuto che il terzo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità ex art. 133 cod. pen. (si veda pg.9-10);
rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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