Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul reato di evasione e sui limiti del ricorso nel giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un soggetto condannato per essersi allontanato dal luogo di detenzione, chiarendo i criteri di valutazione dei motivi di ricorso e le condizioni che ostacolano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Condanna
Il caso trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a diversi motivi. In particolare, contestava la ricostruzione della sua condotta e l’elemento psicologico del dolo, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
Analisi della Cassazione sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per una serie di ragioni precise che toccano aspetti fondamentali sia del diritto penale sostanziale che processuale.
Motivi Generici e Questioni di Fatto
In primo luogo, la Corte ha stabilito che i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del dolo non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Questo tipo di valutazione, infatti, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma può solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. I motivi proposti sono stati quindi qualificati come “generici” e “involgenti una questione in fatto”, e come tali non consentiti in sede di legittimità.
L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Un punto cruciale della decisione riguarda il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto fosse di lieve entità e, quindi, non meritevole di sanzione penale. La Cassazione ha ritenuto questa doglianza “manifestamente infondata”, confermando la correttezza della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti evidenziato elementi concreti che ostacolavano un giudizio di minore offensività del fatto: le “plurime condanne” a carico del ricorrente e la “durata dell’allontanamento”. Tali elementi, secondo i giudici, sono indici di una maggiore gravità della condotta e di una personalità non meritevole del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato per cui il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure devono essere specifiche e riguardare vizi di legge, non semplici riletture delle prove. Nel caso specifico del reato di evasione, la valutazione della gravità del fatto ai fini dell’art. 131-bis c.p. deve tenere conto non solo della durata dell’allontanamento, ma anche del profilo soggettivo dell’imputato, come i suoi precedenti penali. La presenza di plurime condanne passate è stata considerata un elemento ostativo decisivo, indicativo di una tendenza a delinquere che mal si concilia con la “particolare tenuità” richiesta dalla norma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi su vizi di legittimità e non su contestazioni fattuali già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la pronuncia conferma che l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è automatica, ma soggetta a una valutazione discrezionale del giudice che deve considerare tutti gli indici della condotta e della personalità dell’imputato. Per il reato di evasione, la presenza di precedenti penali e una durata non irrisoria dell’allontanamento sono elementi che, con alta probabilità, precluderanno l’accesso a tale beneficio.
Perché il ricorso contro la condanna per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e riguardavano questioni di fatto, come la ricostruzione della condotta e la valutazione del dolo, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che il fatto non fosse di lieve entità. A questa conclusione si è giunti considerando due elementi concreti: le plurime condanne precedenti a carico del ricorrente e la durata significativa del suo allontanamento, ritenuti ostativi a un giudizio di minore offensività.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Marino; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla ricostruzione della condotta e sul dolo quello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (plurime condanne e durata dell’allontanamento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Con igli re elatore
Il Pre dente