Reato di Evasione: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di reato di evasione, delineando con chiarezza i confini del proprio giudizio e confermando principi consolidati in materia. La decisione offre importanti spunti di riflessione sull’irrilevanza della durata dell’allontanamento ai fini della configurazione del reato e sull’insindacabilità delle valutazioni di merito, come quella sulla particolare tenuità del fatto, quando adeguatamente motivate.
I Fatti del Processo
Un soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo di restrizione. Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un errato apprezzamento del materiale probatorio e chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Valutazione del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Il ricorso si fondava su due argomenti principali: una diversa interpretazione delle prove raccolte e la richiesta di riconoscere la lieve entità del reato commesso. La difesa sosteneva che le circostanze concrete, come la breve durata dell’allontanamento, avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su principi giuridici consolidati, ribadendo la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
L’irrilevanza della Durata dell’Allontanamento
In primo luogo, i giudici hanno confermato l’orientamento costante secondo cui, per integrare il reato di evasione, è sufficiente qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare. Non assumono alcun rilievo né la durata della violazione, né la distanza percorsa, né tantomeno i motivi che hanno spinto il soggetto a eludere la vigilanza. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, fornendo una motivazione congrua e adeguata che non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
L’insindacabilità della Valutazione sulla Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’articolo 131-bis è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla tenuità del fatto è una prerogativa del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva escluso tale causa di non punibilità sulla base di elementi concreti: l’intensità del dolo, la durata dell’allontanamento e la pericolosità del soggetto desunta dalla sua recidiva. Trattandosi di valutazioni fattuali, logiche e ben motivate, esse non sono suscettibili di una nuova e diversa analisi da parte della Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. Primo, il reato di evasione è un reato di pericolo che si perfeziona con il semplice atto di allontanarsi dal luogo di detenzione, a prescindere da ogni altra circostanza. Secondo, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le valutazioni sui fatti e sulla gravità del comportamento, se sorrette da una motivazione logica e coerente, sono definitive. La decisione comporta, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, a conferma delle conseguenze negative di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Qualsiasi allontanamento dalla detenzione domiciliare costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte, qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione integra il reato di evasione, indipendentemente dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dai motivi che hanno indotto il soggetto a violare la misura.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione sulla particolare tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione non può procedere a una diversa e autonoma rivalutazione della tenuità del fatto. Se il giudice di merito ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. con una motivazione adeguata e priva di vizi logici (basata, ad esempio, sull’intensità del dolo o sulla recidiva), tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato equamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giud izi o rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione dell’intensità del dolo, durata dell’allontanamento, pericolosità conseguente alla recidiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaíl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Co igliere estensore
Il Presidente