Reato di Evasione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6719 del 2024, offre importanti spunti di riflessione sul reato di evasione e sui requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un condannato, ribadendo principi consolidati in materia di valutazione delle prove e di dolo. Questo caso dimostra come una difesa basata su una semplice rilettura dei fatti, senza sollevare vizi di legittimità, sia destinata a fallire davanti alla Cassazione.
I Fatti del Caso: L’Accusa di Evasione e la Difesa dell’Imputato
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la sua responsabilità penale. La linea difensiva si basava essenzialmente su una presunta errata interpretazione di un’autorizzazione ricevuta e sull’assenza di dolo, ovvero dell’intenzione di violare le prescrizioni imposte.
L’imputato sosteneva che il suo comportamento fosse giustificato da circostanze specifiche, come la chiusura di un servizio (Sert) presso cui avrebbe dovuto recarsi, proponendo di fatto una versione alternativa degli eventi rispetto a quella accertata nei gradi di merito.
Il Ricorso per il Reato di Evasione e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni difensive, qualificando il ricorso come inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che le censure proposte non erano altro che una mera reiterazione di quelle già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. 
Inoltre, la difesa si risolveva nella “prospettazione di una lettura alternativa dei fatti”, un’attività che non è consentita in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della motivazione della sentenza d’appello, giudicata dalla Cassazione “lineare” e “congrua”. I giudici di merito avevano escluso con argomentazioni logiche l’assenza di dolo e l’erronea interpretazione dell’autorizzazione. 
In particolare, era stato accertato che:
1.  Il contenuto dell’autorizzazione era chiaro e non lasciava spazio a dubbi interpretativi.
2.  Il servizio locale (Sert) era regolarmente chiuso il sabato, un fatto noto e accertato.
3.  L’imputato non si era recato presso la struttura alternativa indicata (il DSM) per ovviare alla chiusura.
4.  L’imputato non aveva mai fatto riferimento alla chiusura del Sert come giustificazione al momento dei controlli.
Questi elementi, complessivamente valutati, dimostravano in modo inequivocabile la volontà dell’imputato di sottrarsi agli obblighi imposti, configurando pienamente il dolo richiesto per il reato di evasione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Per contestare una condanna, non è sufficiente offrire una narrazione alternativa degli eventi; è necessario individuare specifici vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione della sentenza impugnata. Nel contesto del reato di evasione, la decisione ribadisce che la prova del dolo può essere desunta da elementi fattuali e comportamentali che, se valutati logicamente dal giudice di merito, diventano difficilmente contestabili in sede di legittimità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende sancisce l’esito negativo di un ricorso privo dei requisiti minimi per essere accolto.
 
È possibile presentare in Cassazione una diversa interpretazione dei fatti per contestare una condanna per evasione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prospettazione di una lettura alternativa dei fatti non è consentita in sede di legittimità. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare nel merito la vicenda.
Cosa rende un ricorso per cassazione ‘inammissibile’ in un caso di reato di evasione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, manifestamente infondato o si limita a reiterare censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio con una motivazione congrua, senza evidenziare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
In questo caso, perché la Corte ha ritenuto provato il dolo (l’intenzione di commettere il reato)?
La Corte ha ritenuto provato il dolo sulla base di una serie di elementi accertati: il contenuto chiaro dell’autorizzazione, la circostanza che l’imputato non si fosse recato presso la struttura alternativa disponibile (DSM) nonostante la nota chiusura del Sert, e il fatto che non avesse mai menzionato tale chiusura come giustificazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6719 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6719  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissi per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione;
rilevato, infatti, che la contestazione della motivazione posta a fondament dell’affermazione di responsabilità per il reato di evasione si risolve nella prospettazione di lettura alternativa dei fatti, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lin (pag. 4), che con argomentazioni logiche esclude l’assenza del dolo e l’erronea interpretazione dell’autorizzazione rilasciata, evidenziando il chiaro contenuto dell’autorizzazi l’accertamento che il Sert locale era regolarmente chiuso il sabato e che il COGNOME COGNOME COGNOME recato presso il DSM di Manfredonia e la circostanza che il COGNOME COGNOME avesse fatto alcu riferimento alla chiusura del Sert;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere,éStensore
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