Reato di Evasione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina del reato di evasione e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna per una persona agli arresti domiciliari, dichiarando il suo ricorso inammissibile per la genericità dei motivi proposti. Analizziamo insieme i punti salienti di questa decisione.
I Fatti del Caso
Una persona, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva condannata dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Secondo l’accusa, si era allontanata senza autorizzazione dal luogo di detenzione. Contro questa sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione dei fatti, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza Num. 33470 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare: i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti generici e non idonei a scalfire la solida motivazione della sentenza d’appello. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso sul Reato di Evasione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha sottolineato come la difesa non abbia mosso critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, ma si sia limitata a riproporre argomentazioni già adeguatamente respinte in secondo grado. Vediamo nel dettaglio i punti toccati dalla Corte.
L’irrilevanza della Durata e dei Motivi dell’Allontanamento
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per integrare il reato di evasione, è sufficiente qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari. Non assumono alcun rilievo né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno le ragioni che hanno spinto il soggetto a violare la misura. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, e il ricorso non ha saputo contrapporre argomenti validi per metterlo in discussione.
L’esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello completa e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano valutato la gravità del fatto e l’intensità del dolo, concludendo che il comportamento non potesse essere qualificato come lieve. Tale valutazione, essendo basata su elementi di merito e correttamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Infine, anche il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva formulato una prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputata, basandosi sulla ricostruzione del fatto e su altre valutazioni. Il ricorso, anche in questo caso, non è riuscito a evidenziare specifiche criticità in tale ragionamento, limitandosi a una generica contestazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Motivi di ricorso generici, che si limitano a contestare la valutazione del giudice di merito senza evidenziare vizi specifici, sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Per il reato di evasione, la pronuncia conferma la linea di rigore: ogni violazione della misura cautelare, anche minima, configura il delitto, e la valutazione sulla sua gravità ai fini dell’art. 131-bis c.p. è ampiamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dai motivi che hanno indotto il soggetto a violare la misura.
Perché può essere negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di evasione?
L’applicazione può essere negata se il giudice di merito, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, valuta il fatto come non tenue, considerando elementi come la gravità della condotta e l’intensità del dolo (l’intenzione). Tale valutazione non è riesaminabile dalla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dalla Corte stessa in base alle questioni trattate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 21/08/1983
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 15524/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto, alla p motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altr uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integr il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari se autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto o. in riferimento alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appel ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell’inte del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell’allontanamento /che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una divers autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sulla armar= applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in rapporto alla ricostruzione del fatto alle valutazioni espresse in punto di prognosi sfavorevole, tenuto conto della pariment generica articolazione dei motivo su tale punto;
Ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente