Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39646 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della condotta di evasione, basata su circostanze di fatto (luogo e orario dell’avvistamento) che sorreggono in modo non illogico la ricostruzione del fatto, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado;
ritenuto che anche il motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello (modalità della condotta e precedenti penali);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Pre inte